Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8580 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/05/2020), n.8580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14880-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE PIO MUSACCHIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. RG 9270/2019 della CORTE SUPRFAR DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Avv. Giuseppe Musacchio, difensore di P.G. nel giudizio avverso l’Inps dinanzi a questa Corte, ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza Corte di Cassazione n. 9270 del 2019, la quale, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza, depositata in data 5 giugno 2013 – sia al punto 8. della motivazione che nel dispositivo – rinviava la causa “…alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione”;

l’INPS, controricorrente nel giudizio de quo, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

non ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale di cui all’istanza proposta dall’Avv. Giuseppe Musacchio, nella qualità di difensore di P.G. nella causa decisa dalla sentenza di questa Corte n. 9270 del 2019, dovendo riscontrarsi piena coerenza fra quanto disposto nella motivazione e quanto statuito nel dispositivo, e non inducendo, l’inciso, “in diversa composizione” alcun dubbio in merito, dovendo lo stesso attribuirsi ad un mero refuso;

in conclusione, il ricorso per la correzione della sentenza della Cass. n. 9270 del 2019 va dichiarato inammissibile; nulla spese;

dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 maggio 2020

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