Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 858 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 17/01/2020), n.858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30808/2018 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luisa Bachmann e

dal Prof. Avv. Enzo Fogliani, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Prisciano, n. 42;

– ricorrente –

contro

B. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Bossi e

Pio Corti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Chiusi, n. 31;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza

Generale e Direzione per l’Italia, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Silvia Tortorella e Flavio De Girolamo, con domicilio eletto

in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 4, presso lo studio dell’Avv.

Maurizio Prioreschi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 1334/2018

depositata il 19 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Como la B. S.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data (OMISSIS), allorquando cadde dal tetto del capannone di proprietà della convenuta che stava ispezionando per valutare la possibilità di installarvi un impianto fotovoltaico (a tale sfruttamento di quella superficie essendo egli interessato per ragioni legate alle proprie competenze ed attività di impresa e al contempo avendovi interesse anche la B. per il corrispettivo ricavabile da una eventuale locazione).

Era accaduto che, salito sul tetto attraverso una scala a pioli appoggiata alla parete del capannone e portatosi verso il colmo della copertura per effettuare alcuni rilievi fotografici, le lastre dell’ivi presente lucernario avevano ceduto sotto il suo peso, determinandone la caduta al suolo da un’altezza di 5 m.

Esteso il contraddittorio nei confronti della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, compagnia assicuratrice della convenuta, dalla stessa chiamata in causa per esserne manlevata, il Tribunale, all’esito dell’istruzione condotta, ritenuta la corresponsabilità, in pari misura, della convenuta e dello stesso danneggiato, ha condannato la prima al pagamento in favore del secondo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale dallo stesso subito, al netto della riduzione per il concorso di colpa, della complessiva somma di Euro 353.734,07, oltre interessi dalla domanda al saldo.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, li ha rigettati entrambi, confermando integralmente la decisione di primo grado.

2.1. Ha, in sintesi, rilevato che, indipendentemente dalla acclarata insussistenza, tra le parti, di un contratto di appalto e a prescindere dunque dalla normativa antinfortunistica, B. S.r.l. era comunque tenuta, in quanto custode del capannone, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a impedire l’accesso al tetto in condizioni insicure.

In tale prospettiva ha rilevato in particolare che “non solo B. S.r.l. non ha provato, in adempimento dell’onere probatorio a suo carico, di avere fatto quanto possibile per impedire l’evento dannoso, ma al contrario è stato provato che l’apposizione della scala da parte di B.O., legale rappresentante della società e suo amministratore delegato, ha consentito la salita sul tetto da parte del C. in condizioni di estrema insicurezza”.

Ha soggiunto che “non risulta fornita di alcun riscontro probatorio la affermazione della appellata secondo cui B.O. aveva consentito al solo Bo. di salire sul tetto e aveva ingiunto agli altri, a C. in particolare, di non salire; il solo Bo. ha affermato che sarebbe salito egli solo sul tetto, intimando agli altri presenti di non salire. Al contrario la apposizione della scala ha favorito l’accesso al tetto, in assenza di B.O. che si era allontanato per recarsi a prendere le chiavi della cabina elettrica, senza tutela alcuna anticaduta dalla quota di cinque metri, in presenza di lucernari non calpestabili”.

2.2. Ha per contro anche rielvato che “appare corretta la determinazione della corresponsabilità nella misura del 50%” non essendo state dedotte “circostanze di fatto rilevanti al fine di determinare una minore responsabilità di una delle parti, la condotta di entrambe le quali è stata gravemente imprudente”.

2.3. In punto di quantificazione del danno ha ritenuto corretta l’esclusione dei presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico ed altresì corretta la commisurazione della riduzione della capacità lavorativa specifica nella limitata percentuale del 50%.

2.4. Ha infine confermato il rigetto della domanda di garanzia svolta dalla convenuta, rilevando che dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali si evince che la responsabilità civile da fabbricati al momento del sinistro era coperta dal contratto assicurativo solo nei limiti in cui i danni fossero causati dai fabbricati in relazione alle attività indicate nel contratto, dalle quali era espressamente esclusa la concessione di spazi del fabbricato dietro compenso, con la sola eccezione del fabbricato vuoto contiguo a quello in cui era svolta la residua attività di impresa.

3. Avverso tale decisione C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; vi resistono entrambe le società intimate, depositando controricorsi; con il proprio, illustrato da memoria, B. S.r.l. propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale C.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

Sostiene in sintesi che dall’istruttoria condotta era emersa la piena responsabilità ex art. 2051 c.c., della società proprietaria del capannone e che invece nulla poteva essere contestato, a nessun titolo, ad esso ricorrente.

Sotto il primo profilo rimarca l’importanza dei seguenti elementi:

– il legale rappresentante della B. S.r.l. era perfettamente a conoscenza delle problematiche connesse al tetto e sapeva benissimo che vi erano lucernari in materiale plastico senza dispositivi di protezione e di segnalazione, senza reti di contenimento anticaduta, e che pertanto era molto pericoloso salire;

– sul tetto erano salite tre persone, a ciò autorizzate dalla proprietà, e solo per un caso fortuito nei cadde solo una, ossia esso ricorrente;

– la scala era di proprietà della società ed era stata allocata proprio per consentire la salita sul tetto;

– il B. non aveva segnalato alcuna situazione di pericolo; le planimetrie non riportavano l’esistenza dei lucernari e comunque non era stato fornito alcun elemento di evidenza delle stesse;

– era stata accertata la grave pericolosità del tetto, perfettamente nota al B..

Per converso, sotto il secondo profilo (corresponsabilità del danneggiato) rileva che nessun rimprovero poteva ad esso muoversi nè la sua condotta poteva integrare caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., dal momento che il proprietario, pur perfettamente consapevole della responsabilità del tetto, aveva autorizzato e consentito la salita, ne aveva anzi fatto richiesta, aveva posizionato la scala necessaria per la salita ed era presente ai fatti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del principio di personalizzazione del danno (artt. 1226 e 2059 c.c.).

Richiamate la natura e la gravità delle lesioni e rilevato che in conseguenza delle stesse egli “ha dovuto cessare qualsiasi attività lavorativa, si è dovuto cancellare dall’Ordine, è rimasto per circa tre anni su una sedia a rotelle, ha perso l’olfatto, ha forti limitazioni per l’uso degli arti, ha difficoltà di deambulazione, ha subito riflessi pesantissimi sulla sua sfera personale e relazionale”, avendo questa situazione “comportato anche la distruzione della sua famiglia e la separazione dalla moglie”, lamenta che la Corte d’appello è incorsa nella suddetta violazione essendosi limitata ad indicare che il lungo periodo di inabilità è comunque soggetto a liquidazione a parte, omettendo di considerare che, ai fini della personalizzazione, indipendentemente dal valore giornaliero della invalidità temporanea, rileva il fatto che, per anni, egli ha subito un’impossibilità del 100% ad effettuare qualsiasi attività, sia di natura personale e relazionale, sia di natura professionale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di quantificazione del danno patrimoniale (art. 1223 c.c.).

Lamenta che la Corte d’appello, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, ha fatto erroneamente applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata previsto dal R.D. n. 1403 del 1922, senza tener conto in modo adeguato delle prove acquisite nel procedimento.

Sostiene che la somma oggetto di indennizzo non avrebbe dovuto subire decurtazioni e avrebbe dovuto essere pari almeno all’importo di Euro 681.327,92, essendo stata documentalmente comprovata l’impossibilità di svolgere ulteriormente l’attività.

Censura altresì l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la richiesta di una più elevata quantificazione del danno patrimoniale non può essere accolta tenuto conto degli emolumenti pensionistici, trattandosi di circostanza mai dedotta dalle controparti.

Deduce che dalla certificazione unica dei redditi relativa al 2018, che offre in produzione, si evince che egli percepisce, a titolo pensionistico, solo Euro 3.900 annui circa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio e delle norme relative all’acquisizione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.)”.

Lamenta che la Corte d’appello, nella ricostruzione dei fatti e nella parte motiva relativa alla determinazione di un concorso di colpa, fa riferimento ai verbali di sommarie informazioni in sede penale e a dichiarazioni rese nel processo penale, al quale egli non ha partecipato, non essendosi costituito parte civile.

Deduce che per contro la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione le testimonianze rese nel corso del giudizio civile, in tesi univocamente comprovanti l’esclusiva responsabilità del proprietario del capannone.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine “violazione e/o falsa applicazione delle norme concernenti la copertura assicurativa”.

Premesso di non avere “litisconsorzio diretto” con la compagnia di assicurazione chiamata in causa dalla B. S.r.l., censura comunque anche tale parte della sentenza assumendo che, a termini dei punti 10 e 11 di polizza l’attività per cui egli era stato chiamato, ossia l’approntamento dell’impianto fotovoltaico sul tetto, rientravano certamente nel novero di quelle complementari e sussidiarie ivi previste come comprese nella copertura assicurativa.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la B. S.r.l. deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di copertura assicurativa e di operatività della polizza assicurativa (artt. 1882,1895,1896 e 1917 c.c.).

Sostiene che l’inoperatività della polizza nel caso de quo avrebbe dovuto essere dimostrata dalla compagnia d’assicurazioni chiamata in garanzia e che comunque il contrario (ossia la piena operatività della polizza) doveva ritenersi pienamente dimostrata in causa, sulla base della semplice lettura della polizza, interpretata secondo i principi della buona fede contrattuale e alla luce delle altre condizioni di polizza.

Osserva che, per quanto incauto ed inopinato sia stato il comportamento del C., il sinistro è comunque avvenuto all’interno del fabbricato assicurato e tanto basta a legittimare la domanda di manieva da essa società proposta in via subordinata.

7. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

Sostiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’integrale responsabilità nella causazione del sinistro in capo all’arch. C., per effetto del comportamento gravemente imprudente tenuto, non essendosi in particolare attenuto alle disposizioni impartite da B.O..

Evoca a sostegno il giudicato penale asseritamente formatosi sulla sentenza di assoluzione in sede penale, resa dalla Corte d’appello di Milano (sentenza n. 5446/2018), sul rilievo che la scala era stata appoggiata alla parete del capannone affinchè le foto potessero essere scattate senza necessità di salire sul tetto e che, al momento in cui il C. vi salì, l’imputato, B.O., non era presente e che pertanto quell’iniziativa venne assunta ad insaputa di quest’ultimo.

Sostiene che verso tale conclusione deponevano anche gli elementi raccolti nel corso del giudizio civile e che pertanto erronea deve ritenersi l’affermazione secondo cui il comportamento colpevole tenuto dalla vittima non sarebbe di per sè elemento sufficiente a far venir meno il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

8. Per l’evidente comunanza delle questioni trattate possono essere congiuntamente esaminati il primo e il quarto motivo del ricorso principale.

Al riguardo occorre rammentare in premessa che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, questa Corte, all’esito di una organica rivisitazione della materia, ha di recente fissato alcuni principi che, pienamente condivisi, si richiamano qui per gli aspetti che vengono in rilievo nella fattispecie:

a) “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;

b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;

c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;

d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).

La valutazione della Corte di merito rispecchia l’esposto schema logico, correttamente assegnando, in particolare, rilievo causale concorrente alla condotta particolamermente imprudente del danneggiato.

Le svolte censure lungi dal segnalare errori nella impostazione qualificatoria, si appuntano sulla ricognizione del fatto e sono come tali da considerare inammissibili.

9. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è poi dedotta in modo inidoneo.

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Devesi altresì ricordare che “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve infatti nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Un tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie.

Il primo e il quarto motivo del ricorso principale sono dunque inammissibili.

10. Lo è anche il secondo motivo (circa l’omessa personalizzazione del danno).

Giova rammentare in premessa che, secondo pacifica acquisizione nella giurisprudenza di questa Corte, in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (v. ex aliis Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).

Nella specie, la vera essenza del complesso motivo riposa sulla rappresentazione di elementi fattuali che, ai fini di tale liquidazione, non sarebbero stati presi in considerazione dai giudici di merito.

Il ricorrente però omette di indicare quando, come e dove le dedotte circostanze risultano acquisite al giudizio quali comprovati fatti storici, e di precisare dove l’atto attraverso il quale esse sarebbero da ritenersi probatoriamente acquisite è localizzato nel fascicolo processale formato per il presente giudizio di cassazione.

In ogni caso di esse non è illustrata, nè è dato ravvisare, la decisività ai fini della richiesta valutazione.

Non può invero non rilevarsi che quelle indicate sono circostanze solo asseritamente personalizzanti, trascurandosi di procedere all’opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del C., potendo astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a qualunque altro soggetto che incorra nelle medesime conseguenze lesive.

Appare d’immediata percezione, pertanto, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) si tradurrebbe in un’inevitabile (e inammissibile) duplicazione risarcitoria, sol che si ponga mente alla circostanza per cui ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (cfr., in termini, Cass. 21/09/2017, n. 21939; 31/05/2019, n. 15084).

11. E’ inammissibile anche il terzo motivo.

Nella parte in cui contesta la quantificazione della riduzione della capacità lavorativa specifica il motivo si appalesa generico e meramente valutativo. Non si confronta con la motivazione sul punto offerta dalla Corte di merito, la quale fa riferimento al fatto che lo stesso danneggiato avrebbe implicitamente ammesso (al perito) di svolgere ancora una qualche attività attinente alle sue competenze professionali.

Nella parte in cui poi lamenta il rilievo impeditivo assegnato al presunto trattamento pensionistico è inammissibile in quanto non si misura con la sentenza la quale sul punto aveva motivato rilevando un difetto di allegazione e prova (si osserva infatti che l’appellante “lamenta di avere dovuto chiudere la Offix S.r.l. e di essersi cancellato dall’albo professionale, affermando di essere ora in pensione; non lamenta tuttavia che il trattamento pensionistico percepito sia inferiore al reddito personale precedente all’incidente, presumibilmente pari a quello che sarebbe stato percepito dal danneggiato in assenza di pensionamento”).

12. Il quinto motivo del ricorso principale è poi inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, riconosciuta esplicitamente dallo stesso ricorrente, stante l’affermata – e certamente sussistente – mancanza di alcuna pretesa indennitaria direttamente azionabile nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.

13. Il ricorso incidentale proposto dalla B. S.r.l. deve considerarsi tardivo, in quanto notificato (in data 23/11/2018) dopo il decorso, pur considerata la sospensione per il periodo feriale, del termine lungo per impugnare pari a sei mesi (essendo nella specie applicabile, ratione temporis, l’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17): essendo stata la sentenza pubblicata in data 19/3/2018, tale termine veniva infatti a scadere il 22/10/2018 (scadenza prorogata ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5).

14. Ne discende che il ricorso incidentale non può essere esaminato per la perdita di efficacia che consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, alla dichiaranda inammissibilità del ricorso principale.

15. Avuto riguardo alla natura della controversia, si ravvisano i presupposti, ex art. 92 c.p.c., comma 2, per l’integrale compensazione delle spese.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Tali presupposti invece non sono ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale tardiva, non essendo ad essa riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA