Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 858 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 858 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 12863-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ARTE INTERNI SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/01/2014

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR del Lazio, con sentenza n. 33/4/08, depositata il
9.4.2008, confermando la decisione della CTP di Viterbo, ha

attività di compravendita di immobili, avverso l’avviso di
liquidazione col quale erano state recuperate a tassazione le
ordinarie imposte di registro ipotecaria e catastale versate in
misura ridotta, ex art 1, co 5 della tariffa allegata al dPR n. 131
del 1986, in relazione all’acquisto, da pgirrk—di privati, di due
appartamenti. I giudici d’appello hanno ritenuto sussistere i
presupposti per l’agevolazione, non essendo “rintracciabile in
nessuna parte la disposizione, secondo la quale se un immobile è
venduto da un’impresa le agevolazioni spettano altrimenti vige il
contrario”.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza, con un motivo. L’intimata non ha
presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso, si deduce, in relazione all’art
360, 1° co n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt.
1, 5 0 co, della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, 1 e 10 co 1
n. 8 bis del dPR n. 633 del 1972, nonché 12 e 14 preleggi, per
avere la CTR ritenuto di dover riconoscere l’agevolazione, senza
considerare che le operazioni di acquisto, avvenute da poickdi
soggetti fuori dal campo dell’IVA, non potevano considerarsi

1

accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. Arte Interni, esercente

esenti da tale imposta.
2. Il motivo è fondato. 3. L’art. 1, comma 5 della Tariffa
allegata al dPR n. 131 del 1986, introdotto dal D.L. n. 669 del

applicata l’aliquota dell’I% “se il trasferimento avente per
oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta
sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 10, comma 1, numero 8 bis, ed è effettuato nei confronti di
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della
attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che
nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre
anni”. 4. L’art. 10, co 1, n. 8 bis) del decreto IVA nel testo
vigente ratione temporis, a sua volta, dispone che: sono esenti
dalla imposta “le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi
di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della
legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita
dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”. 5. Questa Corte
ha, già, ritenuto (cfr. Cass. n. 5835 del 2011) che in tanto tale
esenzione può trovare applicazione in quanto si sia in presenza
di un’operazione economica che, altrimenti, sarebbe soggetta ad
IVA, perchè resa, per quanto qui interessa, da soggetti passivi

2

1996, art. 3, co 14, conv. nella L. n. 30 del 1997, dispone che va

ESENTE DA “…’1r37” -i7T-‘,../` IONF
Al SENSI
N. 131 7,
IVIAff;AIA

del tributo. 6. Erroneamente, pertanto, la CTR ha ritenuto che gli
acquisti operati dalla contribuente (pacificamente da p di
persone fisiche non soggette ad IVA) possano beneficiare

dell’1%, ai sensi dell’art. 1, co 1, della Tariffa allegata al dPR n.
131 del 1986, dato che tale beneficio è accordato dalla legge solo
nel caso di trasferimenti immobiliari che siano “esenti” dall’IVA,
e dato che, in materia di IVA, occorre distinguere la “non
imponibilità” dell’operazione dalla “esenzione d’imposta”, in
quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo,
mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta
del legislatore non viene applicata l’imposta (cfr. Cass. n. 5835
del 2011 cit.).
6. L’impugnata sentenza va, in conseguenza, cassata, e,
non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ex art 384 cpc, col rigetto del
ricorso introduttivo.
7. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le
parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa,
interamente, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.

dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa

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