Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8579 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31141-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EURONORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1207/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, riformava parzialmente la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Euronord S.p.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di presentazione di dichiarazione Docfa, l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2015, aveva riqualificato la categoria catastale da D/7 a D/1 determinando di conseguenza una maggiore rendita catastale. La CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che “l’inclusione della spianatrice nel valore imponibile dell’opificio è illegittima in quanto trattasi di macchinario che non perde l’individualità rispetto all’immobile. E’ un macchinario che in qualsiasi momento può essere portato via dall’immobile senza che si abbiano degli effetti sullo stesso immobile”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 44 del 205, art. 1-quinquies convertito dalla L. n. 88 del 2005 e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 per non avere la CTR considerato che la macchina “spianatrice” – che la società contribuente aveva omesso di considerare ai fini del calcolo della rendita catastale – era necessaria ed essenziale per il funzionamento dell’opificio.

Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso per cassazione al contribuente.

Il ricorso, infatti, è stato inviato a mezzo del servizio postale, ma l’avviso di ricevimento prodotto in atti – nel quale è fatta solo menzione della irreperibilità del destinatario – è del tutto inidoneo a comprovare il perfezionamento del procedimento di notificazione.

La notifica del ricorso deve pertanto ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

 

 

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