Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8579 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11874-2009 proposto da:

M.A., M.S., G.R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo

studio dell’avvocato FRAZZITTA ORIETTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CACOPARDO GUIDO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

S.C.F., S.F., CARIGE ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 8 maggio 2009 M.A., G.R.M. e M.S. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 2 aprile 2008 dalla Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato la colpa concorsuale di S.F. e M.S. nella produzione del sinistro all’origine della controversia e aveva condannato i convenuti a pagare in solido agli attori la complessiva somma di Euro 501.534,50.

Gli intimati, Carige Assicurazioni S.p.A. (già Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A.), S.C.F. e F.S., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I ricorrenti lamentano insufficienza e illogicità della motivazione sul punto della responsabilità dell’incidente;

violazione dell’art. 2054 c.c..

La censura risulta priva del quesito di diritto necessario per l’enunciazione di un principio, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, che esprima una regola juris fondata sulla norma (l’art. 2054 c.c.) di cui è stata eccepita la violazione.

Il vizio di motivazione viene sintetizzato in modo inappropriato.

Infatti, il momento di sintesi non è stato formulato secondo i criteri sopra enunciati, ma si sostanzia nella ricostruzione alternativa del fatto storico rispetto alla interpretazione della Corte territoriale e implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, attività precluse al giudice di legittimità.

Giova osservare in proposito che la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto al Tribunale che aveva affermato la colpa esclusiva dello S., ha esaustivamente esaminato le risultanze processuali e sufficientemente e razionalmente indicato le ragioni del proprio convincimento.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Premesso che l’art. 366 bis c.p.c. resta applicabile ai ricorsi avverso provvedimenti depositati in epoca antecedente al 4 luglio 2009, si osserva che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non dimostrano l’ottemperamento all’onere processuale imposto dalla norma indicata;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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