Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8578 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.31/03/2017), n. 8578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20973/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G. & C. S.R.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 14298/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 24/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza resa da questa Corte n. 14298/2014, depositata il 24.6.2914, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla stessa avverso la pronunzia della CTR Sicilia n. 273/21/2010 con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società P.G. s.r.l. contro un avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno 1998;
Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte intimata;
Considerato che rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’errore revocatorio in ragione dell’omessa considerazione che il termine finale per la notifica indicato da questa Corte (30.7.2011) coincideva con il giorno di sabato, sicchè il termine per l’impugnazione sarebbe caduto in periodo di sospensione feriale risulta non manifestamente inammissibile.
PQM
Dichiara la non manifestata inammissibilità del ricorso per revocazione e rimette gli atti alla Sezione Quinta per l’esame del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017