Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8578 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20973/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G. & C. S.R.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 14298/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza resa da questa Corte n. 14298/2014, depositata il 24.6.2914, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla stessa avverso la pronunzia della CTR Sicilia n. 273/21/2010 con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società P.G. s.r.l. contro un avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno 1998;

Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte intimata;

Considerato che rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’errore revocatorio in ragione dell’omessa considerazione che il termine finale per la notifica indicato da questa Corte (30.7.2011) coincideva con il giorno di sabato, sicchè il termine per l’impugnazione sarebbe caduto in periodo di sospensione feriale risulta non manifestamente inammissibile.

PQM

Dichiara la non manifestata inammissibilità del ricorso per revocazione e rimette gli atti alla Sezione Quinta per l’esame del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA