Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8578 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31128-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI, 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO RICCIARDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata

l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da D.A.F. contro tre cartelle di pagamento, relative rispettivamente agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, emesse dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter. Con tali atti, all’esito del controllo formale, venivano recuperate a tassazione le spese di riqualificazione energetica sostenute dal contribuente in quanto non rientranti tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazione d’imposta. Rilevava la CTR che i casi previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter nei quali è consentita l’iscrizione a ruolo dei tributi senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa. Pertanto, il disconoscimento delle detrazioni per gli interventi di risparmio energetico deve essere fatto mediante avviso di accertamento, senza che tale contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter giacchè detto disconoscimento presuppone un’attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma suddetta.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare applicazione il controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter pur vertendosi nell’ipotesi di cui alla lett. b) della norma suddetta, la quale prevede che l’Ufficio può escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, nel novero delle quali rientravano le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal contribuente.

Il ricorso – ammissibile in quanto esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia – è fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 1, – rubricato “Controllo formale delle dichiarazioni” – dispone che “Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria provvedono (…) al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze”. Tale controllo formale consente, tra l’altro, a sensi del comma 2, lett. b), agli Uffici di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Si tratta, dunque, di un controllo che non ha carattere generalizzato, essendo effettuato in base ai criteri selettivi fissati dal Ministero e riguardando alcune “voci” della dichiarazione, che devono essere giustificate documentalmente.

Nel caso ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente è invitato, ai sensi del comma 3, dall’Ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Posto che non è contestato che l’Ufficio abbia provveduto ad attivare il necessario contraddittorio procedimentale con il contribuente, non v’è dubbio che le detrazioni per interventi di risparmio energetico siano ricomprese nella generale previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 36 ter, comma 2, lett. b) sicchè legittimamente l’Ufficio, all’esito del controllo formale dei documenti prodotti dal contribuente, ha emesso le cartelle di pagamento impugnate.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal controricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

 

 

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