Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8578 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11484-2009 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato GIANNA VALERI, rappresentato e

difeso dagli avvocati DELL’AERE DOMENICO, D’AGNELLI GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARP ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DANTE

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELI

PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2008 del TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE

DISTACCATA di CERIGNOLA, depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Dante Enrico, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 maggio 2009 B.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 21 novembre 2008 dal Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola, che confermava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale mentre, in accoglimento dell’appello incidentale, lo condannava a rimborsare alla Sarp le spese del doppio grado.

La Sarp Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, B.M., Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddettoli a, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il B. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2 e 3. In esito alle argomentazioni a sostegno formula un quesito di diritto che si rivela assolutamente astratto in quanto privo dei necessari riferimenti al caso concreto e, in particolare, alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non si era limitata ad applicare il principio di diritto (termine prescrizionale applicabile nel caso di illecito civile che sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso per mancanza di querela) contestato dal ricorrente sulla scorta del più favorevole orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 27337 del 2008, ma aveva anche affermato che non si era rivelato possibile configurare il reato di lesioni colpose per l’assenza di prove concrete. Tale ultima circostanza risulta decisiva poichè proprio la sentenza menzionata dal ricorrente aggiunge che il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato si applica solo allorchè il giudice civile accerti, “incidenter tantum” e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggetti vi.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione carente, incongrua e insufficiente circa un punto decisivo per il giudizio. La censura contiene soltanto un quesito tautologico e non il motivo di sintesi formulato secondo il criterio enunciato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni siano immotivati o presentino una motivazione rispettivamente incongrua e insufficiente.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione ed ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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