Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8578 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 07/05/2020), n.8578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23087-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7214/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione avverso provvedimento di irrogazione di sanzioni IRES IRAP 2007 2013 richiamando la sentenza n. 1458/2016 emessa tra le stesse parti di annullamento degli avvisi di accertamento da cui traevano origine le irrogate sanzioni;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione, non essendo stato esposto l’iter logico giuridico a suo fondamento, essendosi limitata la CTR a richiamare la sentenza di primo grado, che a sua volta era basata sull’annullamento degli atti prodromici, per farne conseguire la conferma della sentenza di primo grado;

1.2. la censura è infondata in quanto non può dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quali siano le ragioni della decisione adottata, atteso che la sentenza impugnata si fonda espressamente e dichiaratamente sul rilievo che le sanzioni non erano dovute in presenza della separata sentenza favorevole alla contribuente, con specifico richiamo al contenuto di quella sentenza, il che vale certamente ad escludere la dedotta violazione dai doveri decisori di cui all’art. 112 c.p.c., denunciata dalla ricorrente, che si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del Giudice – ovvero sia meramente apparente – ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio (cfr. Cass. nn. 22598/2018, 23940/2017);

1.3. nè un tale vizio può ravvisarsi a motivo dell’affermata condivisione della decisione di primo grado relativamente al richiamo della sentenza, indicata in epigrafe, emessa tra le stesse parti, di annullamento degli avvisi di accertamento, in quanto il rilievo che si tratterebbe di mera motivazione per relationem alla suddetta sentenza di primo grado è smentito, in fatto, in primo luogo, dal resoconto, nella parte narrativa della stessa sentenza, sia delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, sia dei motivi d’appello e delle controdeduzioni dell’appellata, ed in secondo luogo esso è smentito dalla stessa motivazione, nella quale si afferma la correttezza nel merito della decisione impugnata, rilevando che “gli atti di irrogazione delle sanzioni non…(avevano)…ragion d’essere se gli avvisi di accertamento da cui derivano sono stati annullati”;

1.4. dalle considerazioni che precedono discende il rilievo della infondatezza del primo motivo di ricorso;

2.1. con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, si lamenta violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., art. 124 disp. att. c.p.c., artt. 295 e 337 c.p.c.), avendo la CTR deciso sulla base di sentenza non ancora passata in giudicato, in rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio, senza sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato del giudizio pregiudicante;

2.2. le censure sono fondate nei termini di seguito illustrati;

2.3. questa Corte aveva ritenuto, con orientamento consolidato, che la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., sia applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a Giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (cfr. Cass. nn. 21765/2017, 22673/2015, 10501/2014);

2.4. tale orientamento non può tuttavia riproporsi in relazione alla nuova versione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, come modificato a far data dal 10 gennaio 2016 in forza del D.Lgs. n. 156 del 2015;

2.5. secondo tale disposizione la sospensione del processo di cui all’art. 295, c.p.c., non è applicabile allorchè la causa tributaria ipotizzata quale pregiudicante pende in grado di appello, come nel caso in esame, potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337 c.p.c., comma 2, secondo il quale il Giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l’autorità di una sentenza a sè favorevole, ma non ancora definitiva, così limitando la clausola di esclusione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, al solo art. 337 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. n. 23480/2017; conforme Cass. n. 12900/2018);

2.6. in definitiva, fatti salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., (cfr. Cass. n. 21505/2013);

2.7. nel caso in esame, l’Agenzia ricorrente ha lamentato la violazione dell’efficacia riflessa del giudicato sotto il corretto profilo che la sentenza, emessa nella causa pregiudicante non poteva avere automatica influenza sulla legittimità dell’atto sanzionatorio, in assenza del giudicato sul punto, mentre avrebbe, tutt’al più potuto giustificare la sospensione del processo;

2.8. ribadito anche in tale sede che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (cfr. Cass. nn. 12521/2019 in motiv., 999/2016, 16615/2015, 2901/2013), la CTR, nel riconoscere portata decisiva alla pronuncia, emessa da altra CTP, che in altro, separato, procedimento, aveva annullato gli avvisi di accertamento prodromici agli atti di irrogazione delle sanzioni, ha dunque attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però, non era ancora passata in giudicato;

2.9. deve al riguardo rilevarsi che sussiste effettivamente rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra la presente causa e quella relativa all’impugnazione agli atti impositivi prodromici;

2.10. considerato che le cause non erano riunite, la CTR ha quindi erroneamente esteso, in via automatica, alla causa “dipendente” l’efficacia di una pronuncia, pregiudiziale, che non era ancora definitiva, in violazione dei principi in materia di giudicato esterno, che attribuisce tale efficacia riflessa alle sole sentenze definitive, non applicando correttamente il citato orientamento giurisprudenziale;

2.11. in attesa della definizione della causa pregiudiziale la CTR, qualora non avesse ritenuto di sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., avrebbe potuto decidere l’appello della contribuente solo sulla base di eventuali questioni dalla stessa dedotte, fondate su vizi formali dell’atto di irrogazione delle sanzioni o comunque estranee all’accertamento già effettuato relativamente agli atti prodromici;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, respinto il primo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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