Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8577 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., rappresentato e difeso dall’avv. Orlando

Antonino giusta delega in atti;

– ricorrente —

contro

COMUNE di CASAMICCIOLA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 254/17/07, depositata l’11 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 254/17/07, depositata l’11 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, e’ stata confermata la legittimita’ degli avvisi di mora emessi nei suoi confronti dal Comune di Casamicciola Terme per TARSU relativa agli anni 1993/1999.

Il giudice a quo, premesso che “non e’ dato scorgere alcuna censura alla sentenza impugnata basata sul fatto che l’assunto della mancata notifica delle cartelle da cui scaturiscono gli atti impugnati non e’ suffragato da alcuna prova che il ricorrente avrebbe dovuto fornire”, ha ritenuto che ogni questione attinente al merito della debenza del tributo fosse preclusa, non attenendo a vizi propri degli atti impugnati.

2. Il ricorso appare inammissibile, perche’ i due motivi in cui e’ articolato non investono la preliminare ed essenziale ratio decidendi della sentenza, sopra riportata, relativa alla omessa impugnazione in appello della sentenza di primo grado sul punto concernente la prova della mancata notificazione degli atti prodromici agli avvisi di mora.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (ribadendo, anche con riguardo all’anzidetta memoria, che nel ricorso non e’ oggetto di censura la statuizione del giudice di appello secondo il quale non era stato impugnato l’accertamento del primo giudice circa la mancanza di prova della omessa notifica delle cartelle di pagamento) e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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