Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8577 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11095-2009 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SANTAGATI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, R.P., I.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 381/2008 del TRIBUNALE di GELA, del 28/06/08,

depositata il 11/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 aprile 2009 A.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 agosto 2008 dal Tribunale di Gela, confermativa del capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.

Gli intimati, SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., R.P. e I.F., non hanno espletato attività difensiva.

2 L’unico, articolato motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione. Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 r 92 c.p.c., L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 22 giugno 1982, art. 4 e vizio di motivazione con riferimento alla errata liquidazione delle competenze del giudizio di primo grado in misura inferiore di quelle dovute e la compensazione delle spese del giudizio d’appello. Formula un quesito con cui chiede se è consentito al giudice, in presenza di nota spese, escludere alcune voci (che specifica) da essa risultante e indica il fatto controverso nella errata liquidazione delle spese di primo grado e nella compensazione delle spese di secondo grado.

Il quesito di diritto è inidoneo perchè prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata. Questa, a fronte del motivo d’appello che stigmatizzava la riduzione immotivatamente apportata dal primo giudice alla nota depositata e la relativa liquidazione forfetaria, ha correttamente affermato che le spese di lite debbono essere determinate avendo riguardo al valore della causa e all’attività difensiva svolta, quindi ha proceduto all’indicazione analitica delle singole voci liquidate in armonia con i criteri enunciati.

E’ appena il caso che l’indagine in ordine all’attività difensiva effettivamente svolta è riservata al giudice di merito e non è verificabile in sede di legittimità.

Il fatto controverso non è specificato nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

In ogni caso il Tribunale ha motivato le ragioni della disposta liquidazione delle spese di primo grado e della compensazione delle spese del secondo, risultanti anche dal complesso della motivazione (ha corretto parzialmente la sentenza di primo grado in punto di rivalutazione e interessi sulla somma liquidata ed ha rigettato il motivo di gravame relativo alle spese di primo grado).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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