Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8577 del 07/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 07/05/2020), n.8577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21675-2019 proposto da:
T.M., B.S., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA KENIA, 16, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA GUERRA,
rappresentate e difese dall’avvocato SANDRO MAMMARELLA;
– ricorrente –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 18335/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che B.S. e T.M. hanno presentato ricorso per correzione di errore materiale nella sentenza n. 18335/2019 di questa Suprema Corte, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Banca MPS S.p.A. avverso sentenza del 1 giugno 2017 della Corte d’appello di L’Aquila, condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti B.S. e T.M. le spese processuali;
rilevato che si lamenta errore materiale consistente nella mancata distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avvocato Sandro Mammarella, come invece era stato richiesto, chiedendo pertanto che nel dispositivo sia aggiunto l’ordine della distrazione delle spese a favore del difensore;
rilevato che sussistono effettivamente i presupposti per la correzione richiesta, in ragione del denunciato errore materiale, dovendosi quindi immettere nel dispositivo l’ordine di distrazione delle spese a favore del difensore delle contro ricorrenti;
rilevato che, trattandosi di procedimento ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese relativamente ad esso, non essendo individuabili una parte vittoriosa e una parte soccombente (sulla scorta di S.U. ord. 27 giugno 2002 n. 9438 v. Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009n. 10203, Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213 e Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dispone ad ogni effetto di legge che nel dispositivo della sentenza n. 18335/2019, a seguito della frase “condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge” si aggiunga: “ordinandone la distrazione a favore del difensore delle controricorrenti avv. Sandro Mammarella”.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020