Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8576 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 76/15/07, depositata il 1 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 76/15/07, depositata il 1 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a P.M.E., notaio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

La contribuente non si è costituita.

2. I primi due motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione, rispettivamente, della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 e dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo implicitamente rigettato l’eccezione dell’Ufficio di preclusione del diritto al rimborso per gli anni 2000 e 2001 a seguito della presentazione da parte della contribuente di istanza di condono, o comunque omesso di pronunciarsi sull’eccezione stessa, appaiono inammissibili, poichè la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta testualmente i passaggi degli atti processuali nei quali detta eccezione – della quale in sentenza non vi è alcuna menzione – era stata sollevata.

3. Appare, invece, manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione circa l’insussistenza di autonoma organizzazione, poichè, a fronte delle deduzioni dell’Ufficio, riportate in ricorso, in ordine alla esistenza di beni strumentali di valore non esiguo e di compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale di elevata entità, la motivazione della sentenza si rivela effettivamente inadeguata.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del terzo motivo ed inammissibilità del primo e del secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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