Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8576 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 06/05/2020), n.8576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28029-2019 proposto da:

J.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.E., originario della (OMISSIS), ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale alla quale aveva domandato il riconoscimento della protezione internazionale, declinata nelle forme di stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, richiedendo altresì, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essersi allontanato dal paese di origine in quanto affetto da una grave malattia cardiaca che non poteva curare e per ragioni di carattere economico.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso, chiedendo con atto tardivo di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 che disciplina la protezione sussidiaria: assume al riguardo che il suo rientro in (OMISSIS) lo esporrebbe al rischio di trovarsi in una condizione di grave pericolo di vita ed in condizione di emergenza umanitaria.

1.1. Precisa di proporre ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

2. Tanto premesso, si osserva che, in limine, i ricorrente ha premesso di aver appreso “tardivamente” che l’opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Venezia era stata rigettata e chiede, pertanto, di essere rimesso in termini per la proposizione della presente impugnazione.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva infatti che l’art. 35 bis c.p.c., ratione temporis applicabile al caso in esame, prevede che “il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita”.

2.2. Il ricorrente, al riguardo, ammette che il decreto è stato comunicato senza tuttavia darne prova ed, assumendo che il termine perentorio è già spirato, chiede la rimessione ex art. 153 c.p.c., comma 2, ascrivendo l’omissione alla mancata informazione da parte del difensore che lo aveva patrocinato dinanzi al Tribunale.

2.3. L’istanza non può essere accolta.

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che a decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (cfr. Cass. Su 32725/2018; cass. 21304/2019; cass. 24180/2019).

2.4. A tale principio deve essere associato quello secondo cui quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore questi è tenuto a compiere o a ricevere nel suo interesse tutti gli atti che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati; la parte, dunque, è rappresentata dal suo difensore che assume la responsabilità di tutte le condotte omissive poste in essere, senza che ciò possa valere – in assenza di specifiche ragioni riconducibili a fattori estranei alla sua volontà – ad assumere effetto sanante rispetto a termini perentori non rispettati.

3. Nel caso in esame si osserva che:

a. manca del tutto la prova della comunicazione del decreto che poteva certamente essere richiesta dal nuovo difensore alla cancelleria dell’ufficio emittente: l’ammissione del superamento del termine vale, dunque, come presupposto per la conseguente decisione;

b. la mancata informazione alla parte della avvenuta comunicazione del decreto da parte del difensore che aveva patrocinato la controversia dinanzi al Tribunale – dedotta senza alcuna valida argomentazione di sostegno – non è idonea a consentire la remissione in termini per la proposizione del presente ricorso che, comunque, non supera la c.d. “prova di resistenza”, essendo stato notificato alla parte intimata in data 25.9.2019 e cioè oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (12.6.2019 dovendosi tener conto che per le controversie in materia è stata esclusa la vigenza della sospensione dei termini prevista ordinariamente dal 1 al 31 agosto, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 14 come novellato dalla L. n. 46 del 2017.

4. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al termine fissato per la sua impugnazione.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata difesa dell’amministrazione.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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