Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8575 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30678-2019 proposto da:

C.R. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA,

24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO CAFORIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata

l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla C.R. Costruzioni s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2005, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP ed IVA per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Rilevava la CTR che dal processo verbale di constatazione, del tutto trascurato dal primo giudice, emergeva la dichiarazione resa dal titolare della ditta individuale M. di aver emesso solo fatture senza eseguire le relative opere. Circostanza questa che non era stata “oggetto di concreta contestazione da parte della società in primo grado, con l’indicazione specifica cioè dei tempi e modi attraverso cui si sarebbero svolte le prestazioni del M., dei singoli cantieri, del direttore dei lavori che avrebbe dato disposizioni al M.”.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, per essere la sentenza impugnata nulla in quanto corredata da motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR omesso di esaminare gli elementi di prova offerti dalla ricorrente ed esternare le ragioni per le quali tali elementi non sono stati ritenuti determinanti ai fini del proprio convincimento.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati alla stregua delle seguenti considerazioni.

Va rammentato che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019).

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e pertanto, non concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”.

La CTR, invero, ha fondato la propria decisione sul rilievo probatorio attribuito alla dichiarazione resa dal titolare della ditta emittente le fatture ritenute afferenti ad operazioni inesistenti, acquisita al processo verbale di constatazione recepito nell’avviso di accertamento impugnato, da cui emergeva che lo stesso aveva emesso le fatture senza eseguire le relative opere. Tale circostanza è stata ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto la contestazione di controparte non era basata su concreti elementi (indicazione specifica dei tempi e modi di esecuzione delle prestazioni, dei singoli cantieri, del direttore dei lavori che avrebbe dato disposizioni alla ditta). La ricorrente non ha invece dimostrato – come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che l’esame dei fatti dedotti (contratti di sub appalto e relativi permessi di costruire) avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

In tal modo la pronuncia gravata si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. n. 27415 del 2018).

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA