Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8575 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10506-2009 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’AMBROSIO SAVERIO,giusta

procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., A.A., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692/2008 del TRIBUNALE di SALERNO del 13.2.08,

depositata il 11/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Aldo Ferretti (per delega avv.

Saverio D’Ambrosio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 aprile 2009 P.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 marzo 2008 dal Tribunale di Salerno che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., A.A. e C. F..

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n, 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1325, 1346, 1362 e 1365 c.c., art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1419, 1421 e 2697 c.c.. Formula un quesito con il quale non da ragione delle numerose norme che assume violate, ma postula il riconoscimento del carattere transattivo di un “accordo conservativo sul danno” intervenuto con il perito dell’assicurazione, prescindendo dalla motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulla considerazione che il documento non conteneva alcun riconoscimento di responsabilità e che, peraltro, l’accordo era sottoposto alla ratifica dell’ente.

Con il secondo motivo il P. lamenta omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali e documentali (violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.). La censura viene proposta con esclusivo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non anche al successivo n. 5, riservato alle censure dei vizi di motivazione. D’altra parte essa si conclude con la formulazione di un quesito che non postula l’enunciazione di alcun principio di diritto ma si risolve nell’apprezzamento, riservato al giudice di merito, del significato e della portata di una deposizione testimoniale, peraltro non riferita testualmente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione.

Il quesito di diritto attiene nella domanda avanzata dalla controparte nel giudizio d’appello di restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il quesito si rivela inappropriato. Infatti la domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, che non costituisce domanda nuova, deve essere proposta con l’atto d’appello solo ove questo sia stato proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, mentre ne è ammissibile la proposizione nel corso del giudizio qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 3 n. 10124 del 2009). Dal quesito e dalle stesse argomentazioni poste a sostegno della censura non risulta quando sia avvenuta l’esecuzione della sentenza di primo grado.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermati, sia il mancato soddisfacimento delle finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., sia il carattere fattuale delle censure.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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