Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8574 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3507/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,

che lo rappresenta e difende,

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 3283/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che, nella parte dispositiva, ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la sanzione irrogata a carico di M.A. per la mancata compilazione del quadro Rw del Modello Unico 2003;

Rilevato che avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il M. e che il procedimento va rinviato a nuovo ruolo per nuova proposta sul ricorso proposto dal contribuente.

PQM

La causa rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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