Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8574 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.T., elettivamente domiciliata in Roma, via degli

Avignonesi n. 5, presso l’avv. SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 190/33/07, depositata il 20 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. T.T. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 190/33/07, depositata il 20 febbraio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2004. In particolare, relativamente agli anni 2003 e 2004 (i soli che interessano in questa sede) il giudice a quo, premesso che l’attività esercitata dalla T. ha i caratteri dell’abitualità, della regolarità, della sistematicità e della ripetitività, ha affermato che la stessa è svolta con autonoma organizzazione, risultante dai compensi dichiarati e da compensi a terzi in varie misure.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetto ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce, poi onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidetto (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e successive numerosissime conformi). Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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