Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8574 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10147-2009 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’UMANESIMO 33, presso il dott. CORRADO LOMBARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI CASOLA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA, in persona

del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

LORINI RICCARDO, giusta mandato speciale, che viene allegato in atti;

– controricorrente –

e contro

D.G.M.A., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 740/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.1.08, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Di Casola che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 8 aprile 2009 C.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva liquidato in misura ritenuta inadeguata i danni da lui sofferti a causa di un sinistro stradale. L’Helvetia Assicurazioni S.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, D.G.M.A. e S.S., hanno resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 che prevede che la sentenza debba contenere i motivi in fatto e in diritto della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Già la prospettazione iniziale si rivela inappropriata poichè denuncia la violazione di una norma di diritto con riferimento non all’art. 360 c.p.c., n. 3 ma al successivo n. 5 che attiene al vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.

Inoltre, dopo avere sviluppato una serie di argomentazioni che attengono al calcolo dei giorni d’invalidità, alla percentuale dei postumi permanenti, all’omessa considerazione del diabete, formula un quesito mediante il quale non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma chiede alla Corte di accertare la violazione della norma indicata sul presupposto dell’omesso accertamento dei fatti lamentati nell’atto d’appello, peraltro prescindendo totalmente dalla motivazione della sentenza che aveva rilevato il carattere aspecifico (quindi la violazione dell’art. 342 c.p.c.) delle censure.

Con il secondo motivo il C. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia.

Anche questa censura non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma il quesito finale chiede alla Corte di verificare l’addotta violazione di legge per omessa pronuncia sulle censure che assume avere “bene illustrate”.

Quest’ultima affermazione si pone in palese contrasto con quella – di segno opposto – della Corte territoriale. Inoltre l’omessa pronuncia, che può essere fatta valere come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ricorre allorchè si sia verificata la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre si deve ricorrere all’ipotesi prevista dal n. 5 dello stesso articolo quando il giudice di merito abbia esaminato la questione e se ne lamenti la soluzione senza adeguata giustificazione.

La Corte territoriale non si è limitata a rilevare che le censure del C. non risultavano specifiche, ma le ha anche esaminate nel merito rilevandone, sia pure con motivazione molto sintetica, l’infondatezza.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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