Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8574 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 06/05/2020), n.8574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27944-2019 proposto da:

S.I., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA ORECCHIA;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.I., originario del Senegal, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino che aveva respinto l’impugnazione da lui proposta avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale alla quale aveva domandato, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss. della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e, da ultimo, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente, orfano di entrambi i genitori ed analfabeta, aveva narrato che si era determinato a fuggire dal Senegal in seguito alle gravi conseguenze di un incendio da lui causato in maniera accidentale che aveva determinato la distruzione di case, campi ed una vasta moria del bestiame, tanto che i vicini chiedevano al capo villaggio che era anche il capo delle forze dell’ordine, di imprigionarlo ed ucciderlo. Deduceva, pertanto, che ove fosse rientrato nel paese di origine, correva il rischio di essere imprigionato ed aggiungeva di versare in cattive condizioni di salute avendo subito un incidente in Italia con residua invalidità permanente, ed essendo affetto da varie patologie.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g., art. 3, art. 14, lett. a) e b) e art. 17 della direttiva 2004/83/CE nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis.

1.1. Assume, al riguardo, che il Tribunale – che, in consonanza con la Commissione territoriale, aveva ritenuto il suo racconto generico e privo di verosimiglianza – aveva interpretato erroneamente la normativa sopra richiamata che, discostandosi dai principi generali vigenti nell’ordinamento processualcivilistico in materia di ripartizione dell’onere della prova, imponevano al giudice un dovere di cooperazione istruttoria che doveva estrinsecarsi ogni qualvolta il richiedente aveva compiuto un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda dando prova di generale attendibilità.

1.2. Lamenta altresì che il Tribunale, nonostante che l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale non fosse stata videoregistrata, aveva omesso di disporre la sua obbligatoria audizione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 non avendo riconosciuto il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non tenendo in alcun conto nè della situazione di grave crisi economica e di povertà del Senegal, nè delle condizioni in cui versa il sistema sanitario che non sarebbe in grado di tutelare il suo diritto alla salute viste le documentate patologie da cui era affetto e la conseguente condizione di vulnerabilità.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale.

3.2. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (cfr. ex multis Cass. 5973/2019; cass. 3029/2019; cass. 2817/2019; Cass. 32029/018; Cass. 3003/2018; Cass. 24544/2011); e, al riguardo, non è inutile precisare che è stato chiarito che, in assenza di videoregistrazione, l’unico incombente obbligatorio è la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (cfr. Cass. 10786/2019; Cass. 17076/2019; Cass. 2817/2019) con la presenza del difensore, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

3.3. A ciò consegue che nell’ipotesi in esame, in cui in sede amministrativa si è svolta l’audizione non videoregistrata, il giudice era tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti, incombente processuale al quale ha ottemperato in data 26.6.2019, dandone atto nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 del decreto, ottava riga delle “premesse in fatto”).

4. La seconda censura, invece, è inammissibile.

4.1. Con essa il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva erroneamente respinto la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari non tenendo in alcun conto nè la situazione di grave crisi economica e di povertà del (OMISSIS), nè le condizioni in cui versa il sistema sanitario del paese che non sarebbe in grado di tutelare il suo diritto alla salute viste le documentate patologie da cui egli era affetto e la conseguente condizione di vulnerabilità.

4.2. La doglianza, avuto riguardo alla motivazione del decreto che ha esaminato sia la condizione personale del richiedente – escludendo che sulla base della documentazione prodotta potesse desumersi una condizione di vulnerabilità in relazione alle sue condizioni di salute (non gravi, tenuto conto sia della modestissima invalidità riportata a seguito dell’investimento in bicicletta, sia delle coliche biliari documentate) e che non fosse stato dimostrato il suo livello di integrazione, necessario per effettuare il giudizio di comparazione (cfr. Cass. 4455/2018) maschera la richiesta di rivalutazione di merito del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità in quanto la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione. (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata difesa dell’amministrazione: la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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