Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8573 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 78/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FERODO LTD SOCIETA’ BRITANNICA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 44/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di TORINO, depositata l’8/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTC di Torino che ha dichiarato inammissibile – nella parte qui impugnata – per vano decorso del termine semestrale di impugnazione il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTC n. 501/13, che aveva dichiarato estinto il giudizio originariamente proposto dalla Ferodo L.T.D. per ottenere il rimborso di un importo corrisposto a titolo di ILOR per l’anno 1985;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che va disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione pregiudiziaie dei presente giudizio in attesa della definizione dell’altro procedimento nel quale l’Agenzia ha impugnato, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 41, la medesima sentenza per revocazione in relazione ad un prospettato errore di fatto connesso all’inesistenza della notifica della sentenza che non avrebbe perciò potuto determinare, come invece ritenuto dalla CTC, la decorrenza del termine breve di invinnazione;
Considerato che l’esito di tale ultimo giudizio è pregiudiziale rispetto al presente procedimento, posto che esso dovesse avere esito negativo per l’Ufficio la censura qui prospettata – erroneo computo del termine lungo di impugnazione – risulterebbe inammissibile per effetto della ritenuta intempestività della revocazione della sentenza notificata all’ufficio stesso per mancato rispetto del termine breve;
Considerato che, pertanto, va disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento di revocazione promosso dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTC di Torino n. 44/2014
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis e 295 c.p.c..
Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di revocazione promosso dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTC di Torino n. 44/2014.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017