Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8573 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8759-2019 proposto da:

ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRAMAN IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7535/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 5 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Framan Immobiliare s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. Posto che le cartelle si riferivano ad annualità precedenti alla scissione della società Comebit S.p.A., rilevava la CTR che dal progetto di scissione e dalla documentazione contabile non si evinceva alcun debito tributario rilevato dalla Framan Immobiliare s.r.l., risultando, per converso, che in favore della suddetta società era stato trasferito quale attivo patrimoniale un immobile descritto come opificio. Riteneva, pertanto, che la Framan Immobiliare s.r.l. non rispondeva nè come soggetto obbligato nè come coobbligato dei debiti tributari della Comebit S.p.A..

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2; falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c., comma 3. Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la società beneficiaria della scissione risponde in solido dei debiti tributari della società scissa a prescindere dalle assegnazioni effettuate in sede di progetto di scissione.

Il ricorso è fondato.

La prospettazione difensiva della ricorrente trova riscontro nell’orientamento espresso da questa Corte in materia. Si è difatti rilevato che “In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono limiti precisi” (Cass. n. 13059 del 2015). Si è poi precisato che “In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, rispondono, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, i quali prevalgono, per il principio di specialità, sull’art. 2506-quater c.c., comma 3, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità, stante l’esigenza di maggiore tutela riconosciuta all’amministrazione finanziaria per l’adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018” (Cass. n. 31591 del 2018). Tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 16710 del 2019, la quale ha affermato che “In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva”.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA