Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8573 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 96/26/07, depositata il 19 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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