Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8572 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 10/04/08, depositata il 5 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 10/04/08, depositata il 5 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di C. G., medico, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000/2003: il giudice a quo, in particolare, ha accertato, sulla base della documentazione acquisita, la “totale mancanza di una forza lavoro” e l’assenza di una struttura produttiva in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Il contribuente non si è costituito.
2. I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di merito negato la sussistenza di autonoma organizzazione pur a fronte dei dati forniti dall’Ufficio (dai quali, in particolare, risultava l’esistenza di spese inerenti l’attività del professionista), appaiono manifestamente infondati, in quanto non contengono elementi decisivi idonei a far ritenere incongruo o viziato da illogicità l’accertamento di fatto compiuto dal giudice.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011