Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8572 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7466-2009 proposto da:

T.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVESTRO II n. 14, presso la dr.ssa DANIELA STORANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERNA DANIELE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI SPA, già MMI Assicurazioni SpA (quest’ultima

già: LA NATIONALE – Compagnia Italiana di Assicurazioni e

Riassicurazioni SpA, a seguito di variazione della denominazione

sociale) a seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima in

Navale Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo

studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G., D.M.L., I.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 780/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.1.08, depositata il 29/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Daniele Perna che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Baldi che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 T.M.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, modificativa solo nella quantificazione delle spese vive della sentenza del Tribunale, il quale aveva condannato d.M.L. a pagargli Euro 15.690,31 a titolo di risarcimento danni patiti per effetto dell’infortunio subito mentre si trovava a bordo del natante di proprietà di costui, mentre aveva rigettato la domanda nei confronti dei restanti convenuti.

La Navale Assicurazioni S.p.A. (già La Nationale Assicurazioni S.p.A.) ha resistito con controricorso, mente gli altri intimati, P.G., D.M.L. e I.D. non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 1 e segg..

Sostanzialmente si duole del rigetto della domanda proposta nei confronti dell’assicuratore determinata dalla ritenuta non circolazione del natante al momento del sinistro. Formula, però, un luogo quesito che si rivela assolutamente astratto, poichè prescinde del tutto dai necessari riferimenti al caso concreto e, in particolar modo, alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto leva su una circostanza di fatto (la regata era terminata da varie ore e il T. era rimasto sull’imbarcazione per cortesia dei proprietari) risultante da prove orali e documentali e, in particolare, dall’interrogatorio formale dello stesso ricorrente e ritenuta dalla Corte territoriale decisiva.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermata l’inidoneità del quesito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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