Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8571 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 6/22/09, depositata

il 15 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 6/22/09, depositata il 15 gennaio 2009, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di B.S., dottore commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000/2004: il giudice a quo, in particolare, ha accertato che il contribuente aveva prestato la propria attività senza l’utilizzo di personale dipendente nonchè senza l’apporto di capitali o con un modesto apporto di beni strumentali.

Il contribuente non si è costituito.

2. I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di merito negato la sussistenza di autonoma organizzazione pur a fronte dei dati forniti dall’Ufficio o dallo stesso contribuente (dai quali risultava l’esistenza di uno studio e di spese inerenti l’attività del professionista), appaiono manifestamente infondati, in quanto non contengono elementi decisivi idonei a far ritenere incongruo o viziato da illogicità l’accertamento di fatto compiuto dal giudice (si osserva, in particolare, che non costituisce elemento idoneo a configurare una struttura organizzativa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disponibilità di una stanza concessa in comodato gratuito presso lo studio professionale del padre).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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