Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8571 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7453-2009 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato LONGARI GIULIO ROMANO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in data

8.1.2009, per atto del Vice Console del Consolato Italiano di New

York, n. rep. 5, n. reg. 57/09, che viene allegato in atti;

– ricorrente –

contro

LPB ISTITUTO FARMACEUTICO SRL (già LPB Istituto Farmaceutico SpA) in

persona del procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12/d, presso lo studio degli avvocati ZACCHIA RICCARDO

e ZOSIMA VECCHIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura a

margine della comparsa di costituzione;

– resistente –

contro

LPB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA in persona del Direttore Amministrativo

e Finanziario, legale rappresentante pro tempore, nonchè per il sig.

S.M.J., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BOEZIO 6, presso lo studio dell’avv. RICCARDO ZACCHIA, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce alle rispettive copie

passive dell’atto di citazione;

– resistenti –

e contro

NOVARTIS FARMA SPA (già LPB Istituto Farmaceutico Srl – già LPB

Istituto Farmaceutico SpA) in persona dei suoi procuratori ad litem,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 142/d, presso

lo studio dell’avv. RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1572/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23.1.08, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 24 marzo 2009 T.V. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 aprile 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato che la sentenza impugnata (il Tribunale aveva dichiarato l’estinzione del processo per mancata riassunzione) era stata emessa ad istanza del T. contro S.M.J. e L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.A., aveva rigettato la domanda del T., lo aveva condannato alle spese dei due gradi.

La Novartis Farma S.p.A. (già L.P.B. Istituto Farmaceutico S.r.l., già L.P.B. Istituto Farmaceutico S.p.A.) ha resistito con controricorso.

S.M.J. non ha espletato attività difensiva.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione all’art. 1362 c.c..

La censura s’incentra sull’interpretazione del contratto (OMISSIS), basata, oltre che sul contenuto di esso, anche su altri atti e documenti (allegato alla “letter of innent”, al ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda Samil) e sulle prove testimoniali.

E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il contratto de quo non è stato sufficientemente trascritto mentre dell’atto e del documento sopra indicati e delle dichiarazioni testimoniali non sono state riportate le parti pertinenti.

3. – Sotto altro profilo, il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio ma di applicazione generalizzata e, sotto il profilo della motivazione, non tiene conto delle argomentazioni della sentenza impugnata (che si è soffermata sulla “letter of intent”) e, piuttosto, chiede alla Corte di verificarne il contenuto di merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili, restando confermati sia l’insufficiente ottemperanza al precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 sia l’inidoneità del quesito.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA