Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8570 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24965/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE,

90, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO DOMINI, VANDA FURLAN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3387/42/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che A.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3387/42/2015, depositata in data 16/07/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa (officina meccanica) conseguente al disconoscimento di costi riferibili ad una fattura fittizia per operazioni inesistenti, per maggiori IRPEF, addizionali regionali e comunali ed IRAP, dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che, in sede di memoria, il ricorrente ha dato atto di avere richiesto ad Equitalia Nord spa la definizione agevolata dei carichi pendenti, D.L. n. 196 del 2016, ex art. 6, ed ha chiesto rinvio a N.R. della causa, in attesa di ottenimento della comunicazione rituale di ammissione alla procedura agevolata.

PQM

Rinvia la causa a N.R. in attesa della definizione agevolata richiesta dal contribuente.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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