Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8570 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.S.R., elettivamente domiciliata in Roma, piazza
Martiri di Belfiore n. 2, presso l’avv. Alessi Carlo, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 132/21/07, depositata il
28 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc, civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L.S.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 132/21/07, depositata il 28 gennaio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente, avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha affermato che l’interessata non ha adempiuto al suo onere probatorio di avere svolto l’attività considerata dalla legge se non occasionalmente e di avere operato in regime di subordinazione. Anzi ha formalmente dichiarato di esercitare l’attività libero- professionale con studio in (OMISSIS) (…), a nulla influendo, pertanto, che abbia operato con un minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di dipendenti.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si censura l’anzidetto ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce, poi, onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e successive numerosissime conformi).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto – previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze (privo di legittimazione passiva, non essendo stato parte del giudizio di merito) e compensazione delle spese -, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.
Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011