Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8570 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 06/05/2020), n.8570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27789-2019 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.G., originario della (OMISSIS), ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto l’impugnazione da lui proposta avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale alla quale aveva domandato il riconoscimento della protezione internazionale declinata, in via gradata, nelle forme di stato di rifugiato e di protezione sussidiaria e di richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere perseguitato a causa della morte della sua compagna che aveva partecipato all’omicidio di due persone e che, successivamente, era deceduta dopo aver partorito. Alla persecuzione descritta – posta in essere dalla Polizia – si era unita quella della famiglia della ragazza che lo cercava per non averla protetta.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso, chiedendo con atto tardivo di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 in relazione al rischio di persecuzione e lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 che prevede varie ipotesi alternative per il riconoscimento dello stato di rifugiato.

1.1.Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento delle condizioni di vita nel paese di origine ((OMISSIS), (OMISSIS)) rispetto al quale il giudice aveva apoditticamente escluso che ricorresse una situazione di violenza generalizzata, in tesi esistente.

1.2. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla protezione umanitaria rispetto alla quale assume che il Tribunale si era apoditticamente “appiattito” sulla decisione negativa della Commissione territoriale.

2. Preliminarmente, tuttavia, deve essere vagliata, su rilievo d’ufficio, la procura speciale conferita al difensore dal cui esame emerge, invero, che la sottoscrizione del richiedente asilo, vergata a penna, reca una evidente cancellazione sovrapposta.

2.1. Il Collegio ritiene che l’assenza di firma equivalga al mancato conferimento del mandato, rispetto al quale l’attestazione di autenticità del difensore non può assumere valore sanante.

2.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in assenza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. Cass. 10071/2017).

3. All’inesistenza della procura speciale consegue l’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa tardiva del Ministero intimato esime il Collegio dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – avuto riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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