Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8570 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, (ud. 20/09/2017, dep.06/04/2018),  n. 8570

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal sig. F.A. in relazione alle lesioni subite in conseguenza di un investimento subito ad opera di un veicolo assicurato dalla società convenuta, era stata accolta l’eccezione di prescrizione della stessa, con rigetto della domanda;

per la cassazione di tale decisione il F. propone ricorso,

affidato a tre motivi, cui resiste la società Tokio Marine Kiln Syndacates Limited, subentrata all’originaria convenuta, interponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad unica censura illustrata da memoria e resistita da controricorso.

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso principale è inammissibile;

dall’intestazione del ricorso, infatti, risulta che il ricorrente è rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Panedigrano, del Foro di Lamezia Terme, per mandato “a margine dell’atto di citazione in primo grado”;

nè può prendersi in considerazione il foglio separato allegato al controricorso, contenente la procura per il ricorso per cassazione in una sorta di bozza, mai notificata, del ricorso stesso, in quanto, prescindendo dalle inescusabili motivazioni dedotte, deve trovare applicazione ratione temporis l’art. 83 c.p.c., comma 2, ragion per cui detta procura, non effettivamente inserita in alcuno degli atti processuali richiamati da tale norma, avrebbe dovuto essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non già con firma certificata dal difensore, privo nella specie del relativo potere (Cass., 16 dicembre 2015, n. 25293; Cass., 10 novembre 2015, n. 22877; Cass. 15 marzo 2001, n. 3757);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, come nella specie, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio. (Cass., 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass., 9 marzo 2011, n. 5554);

l’insussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene così definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non anche la parte da lui nominata – essendo l’atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno;

invero lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei controricorrenti nel giudizio di legittimità;

in tal senso depone il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione in data 10 maggio 2006, n. 10706, secondo cui “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”;

l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dell’incidentale, in quanto notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 527 c.p.c..

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale e condanna il difensore del ricorrente, avv. Nicolino Panedigrano, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA