Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 857 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 857 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 3015-2010 proposto da:
L’OMBELICO SAS DI GIULINO GIUSEPPE & C. in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA NORCIA 9, presso lo studio
dell’avvocato LAURA BOVE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALFONSI GIUSEPPE giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
3251

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 17/01/2014

legis;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.

662/2008

LATINA,

della

depositata

il

23/12/2008;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALFONSI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 3015/2010
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n.
662/40/08, depositata il 23.12.2008, in riforma della sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Latina n. 32/02/2006 dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni,
nei confronti della società L’Ombelico s.a.s. di Giulino Giuseppe s.a.s., esercente attività di sala da

l’impiego di due lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) motivazione apparente e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. quattro, c.p.c. per
violazione dell’art. 132, n. quattro, c.p.c. e dell’art. 36, n. quattro, D.lgs 546/92 essendosi la
sentenza limitata della parte motiva a una mera trascrizione letterale del gravame proposto,
senz’altro aggiungere;
b) violazione dell’art. 67, lettera 1), d.p.r. 917/ 1986 e del’art. 4, comma uno, lettera c) n. 2 1. 30/
2003 e dell’art. 61 D.lgs 276/ 2003, degli articoli 21,22 d.p.r. 600/ 1973, falsa applicazione dell’art.
nove, comma uno, D.lgs 417/97 rilevando come i lavoratori svolgessero prestazione occasionale
non abituale e non professionale a favore dell’imprenditore e non dovevano essere inseriti nel libro
paga e matricola;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 e segg. C.c. e dell’art. 2222 c.c., dell’art. 21 d.p.r.
600/ 1973 e dell’art. nove, comma uno D.lgs 417/97, rilevando come il giudice, in presenza di
certificazione dei compensi ex art. 67, lett. i) TUIR sia tenuto ad accertare che il comportamento
delle parti sia coerente con il rapporto di lavoro autonomo occasionale;
d) omessa e/o insufficiente motivazione circa la natura della prestazione di lavoro rilevata dagli
ispettori e costituente elemento decisivo per il giudizio;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73,come modificato dalla sentenza
della corte costituzionale n. 144/2005; violazione dell’art. tre D.lgs 472/ 1997
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso la sentenza risulta sufficientemente motivata e può essere
redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera
1

ballo, discoteca e bar ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps in data 22.6.2003 per

indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti, come nella specie, i
contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica, in maniera da
consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale.
(Cass., SS.UU., 4.06.2008 n. 14814)
Gli ulteriori motivi sono inammissibili in quanto non sono diretti a censurare la motivazione della
sentenza impugnata che ha rilevato la mancata esibizione, al momento dell’accesso degli ispettori di
alcuna documentazione volta a dimostrare l’occasionalità dei rapporti di lavoro dei due dipendenti

al ricorso introduttivo del giudizio, è consistita in un atto senza data certa e senza neppure
l’indicazione del giorno della prestazione occasionale.
A fronte di tale motivazione nessuna censura viene proposta di motivi di ricorso.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, peraltro inammissibile stante la non pertinenza del
requisito con riferimento al punto n. 1) e la genericità dello stesso con riferimento agli altri punti,
la sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Nessuna prova è stato fornito al riguardo dal datore di lavoro che si è limitato a mere affermazioni
di principio, mentre nessuna specifica censura è stata formulata in relazione alla motivazione della
sentenza impugnata, che ha ritenuto correttamente calcolata su 173 giorni lavorativi per ciascun
dipendente la sanzione irrogata.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

2

irregolari, osservando anche i giudici di appello come la sola documentazione prodotta, in allegato

L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 21.11.2013

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