Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 857 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.16/01/2017),  n. 857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12002-2014 proposto da:

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONNINO DONNINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L., C. F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.N.H. ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

e contro

I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

SCIPLINO ESTER ADA, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, giusta delega

in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

Nonchè da:

C.N.H. ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), già CASE NEW HOLLAND ITALIA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GERMANO DONDI, ROBERTO RETUS,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.A.I.L. C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

SCIPLINO ESTER ADA, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, giusta delega

in calce alla copia notificata del controricorso con ricorso

incidentale;

– resistente con mandato –

e contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 663/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato MATTEO LUIGI per delega Avvocato DONNINI DONNINO;

udito l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI MARIA per delega Avvocato

VALLEBONA ANTONIO;

udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. adiva il Tribunale di Ancona ed esponeva di essere stato assunto dalla Case New Holland Italia S.p.A. in data 3/4/2000, quale operaio di 3 livello del CCNL metalmeccanici; di aver subito in data (OMISSIS) un infortunio sul lavoro (in particolare “un trauma contusivo del dorso della mano sx con edema e limitazione funzionale”), a seguito del quale la società aveva redatto rapporto di infortunio all’Inail; di essere stato successivamente costretto, a causa di detto infortunio, a ripetute e prolungate assenze dal lavoro, oltre che ad un intervento chirurgico tenutosi in data (OMISSIS) presso il Policlinico di (OMISSIS); di aver ricevuto in 14/12/2007 lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto; di aver prontamente contestato il recesso asserendo che le assenze derivavano da infermità riconducibili all’ infortunio e non a malattia generica. Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la natura di infortunio dell’evento occorsogli in data (OMISSIS) e la sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e le assenze successive; di dichiarare l’illegittimità del licenziamento; di condannare l’impresa alla reintegra nel posto di lavoro con adibizione a mansioni compatibili con la sua invalidità; di condannare la Case New Holland Italia S.p.A. al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al sopra citato periodo; di condannare l’Inail (in solido o meno con l’azienda) al pagamento di tutte le giornate di assenza dal (OMISSIS) al (OMISSIS); di condannare l’Inail alla corresponsione di un indennizzo ovvero di una rendita commisurata al grado di invalidità accertato.

Il Tribunale istruiva la causa con l’escussione di testimoni e disponeva CTU medica al fine di verificare se la dinamica del presunto infortunio così come riferita dal L. fosse compatibile con le mansioni svolte e se esso potesse aver determinato la patologia denunciata. All’esito della CTU, riconoscendo la sussistenza dell’infortunio sul lavoro, dichiarava: l’illegittimità del licenziamento (con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 st. lav.); condannava l’Inail a corrispondere al L. un indennizzo a titolo di danno biologico (oltre all’indennità prevista per il periodo di inabilità temporanea totale al lavoro); condannava l’Inail (in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta dalla società) a tenere indenne l’azienda dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla soccombenza. Infine condannava l’Inail e l’azienda in solido alla rifusione delle spese.

Con la sentenza n. 105 del 2014, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava L.M. e Case New Holland Italia S.p.A. a restituire all’Inail quanto da tale ente corrisposto in forza della sentenza del Tribunale e, accogliendo l’appello incidentale della società nei confronti del L., dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla società al lavoratore, condannando quest’ultimo a restituire quanto corrispostogli in forza della stessa sentenza.

La Corte territoriale argomentava che il lavoratore non aveva assolto all’onere su di lui incombente di provare la sussistenza dell’infortunio sul lavoro e comunque l’eziologia professionale della denunciata lesione e dell’invalidità conseguente, sicchè non competeva la tutela previdenziale apprestata per gli infortuni sul lavoro, nè le assenze per malattia potevano essere escluse dal computo del periodo di comporto.

Per la cassazione della sentenza L.M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Inali e la Case New Holland Italia S.p.A., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale cui ha resistito l’Inail con controricorso. L’Inps si è costituito con delega in calce al ricorso notificato e alla copia notificata del ricorso incidentale. L.M. e la Case New Holland Italia S.p.A. hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposto avverso la medesima sentenza.

1. I motivi del ricorso principale possono essere così riassunti:

1.1. Con il primo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi idonei ad accertare la sussistenza del preteso infortunio sul lavoro e comunque la nullità della sentenza per omessa motivazione circa fatti decisivi, sempre in relazione a tale circostanza.

Lamenta che la motivazione non sarebbe sufficiente alla stregua di quanto disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., comma 6. Lamenta altresì che la Corte avrebbe immotivatamente omesso di effettuare una valutazione del caso sulla base del principio di vicinanza alla prova e di esaminare le risultanze documentali ed istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado. Aggiunge che la tesi che vi fosse stata una truffa da parte sua ai danni dell’Inail è stata smentita anche in sede penale, essendo stato egli in quella sede assolto con “formula piena”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito alla non condivisibilità delle conclusioni della CTU di primo grado.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso la valutazione, ai fini della prova della dinamica dell’infortunio, della sentenza penale resa dal Tribunale di Ancona nel procedimento a suo carico.

4. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

In relazione ad entrambi occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza istruttoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

4.1. Nello stesso arresto, le Sezioni Unite hanno altresì affermato, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, che la “mancanza della motivazione” si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (v. anche Cass. 18 settembre 2009, n. 20112). La successiva sentenza n. 11508 del 2016 ha poi puntualizzato che motivazione meramente apparente è quella che non permette di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato.

4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha disatteso la ricostruzione del primo giudice ed ha ritenuto il difetto di prova dell’infortunio sul lavoro e comunque del nesso causale tra questo e la patologia lamentata (prova che, pacificamente, incombe sul lavoratore) argomentando che l’episodio traumatico si era verificato in assenza di testimoni; che in un primo momento non erano stati riscontrati sintomi, nè evidenze di sorta; che nei successivi accertamenti e ricostruzioni il lavoratore non era stato in grado di proporre una dettagliata descrizione dell’episodio; che dopo circa sei mesi si era proceduto ad un intervento operatorio, senza che fossero emersi dati anatomici degni di nota, e suscettibili di interpretazione. Il tutto – ha osservato – era perfettamente compatibile, come rilevato dalla consulenza tecnica d’ufficio, con un fenomeno raro, ma notorio, ossia la manifestazione di dolore in assenza di giustificazione fisiologica. La diagnosi conclusiva della relazione peritale, secondo la quale era possibile che fosse sorto il fenomeno definito “algodistrofia” e che esso fosse causalmente collegato all’attività lavorativa, era peraltro meramente probabilistica e non poteva pertanto comportare l’accertamento della sussistenza di un infortunio sul lavoro.

4.3. Ciò posto, ritiene questo Collegio che la motivazione, seppure sintetica, non possa dirsi omessa: essa ripercorre infatti la vicenda sulla base dell’esame delle risultanze acquisite, riassumendo, pur senza menzionarle espressamente, l’esito delle prove testimoniali, delle dichiarazioni del lavoratore, degli accertamenti medici eseguiti nel tempo, della c.t.u. medica espletata in primo grado, ed illustrando quindi il percorso logico da cui ha tratto il convincimento finale. Nè può dirsi che la Corte abbia disatteso immotivatamente le conclusioni cui è giunta la c.t.u. di primo grado, avendo per contro osservato che la ricostruzione era corretta dal punto di vista medico (la diagnosi conclusiva viene definita “condivisibile”), ma che si fondava su un presupposto meramente ipotetico, l’effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, che non poteva valere a dimostrare.

4.4. Se è vero quindi che il dovere di motivazione è imposto ai giudice dall’art. 111 c.p.c., comma 6, a garanzia del corretto esercizio dei suoi poteri decisori in conformità delle regole fondamentali che lo disciplinano, e che la motivazione della decisione giudiziaria è una delle garanzie dell’equo processo previsto dall’art.6 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non può però dirsi che la Corte territoriale si sia ad esso sottratta, ed i motivi chiedono in sostanza a questa Corte di disattendere la valutazione di merito dalla stessa operata, il che è precluso in questa sede di legittimità.

5. Il terzo motivo è inammissibile, considerato che la sentenza penale che viene valorizzata non è allegata al ricorso, nè è riprodotta, trascrivendone il ricorrente solo un passaggio motivazionale, sicchè non è dato comprendere se sia divenuta definitiva, nè se le controparti nei confronti delle quali si vuole far valere l’accertamento fattuale si siano costituite o siano intervenute nel processo penale, il che costituisce condizione ex art. 654 c.p.c. per l’estensione del giudicato nei loro confronti. Nè è sufficiente che ne sia indicata la collocazione in atti, non essendo tali aspetti rilevanti neppure riferiti.

6. Con il ricorso incidentale, che propone in via subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso principale, la società C.N.H. Italia S.p.A.:

6.1. rinnova la domanda riconvenzionale svolta in primo grado, e quindi il motivo d’appello incidentale che ne lamentava il mancato esame, con la quale aveva chiesto dichiararsi l’annullamento del licenziamento intimato al L. per errore essenziale ex art. 1427 c.c., essendo stato l’errore sulla natura dell’assenza dal lavoro in cui è incorsa l’impresa ingenerato dagli enti previdenziali competenti. Lamenta che neppure la Corte territoriale si sia pronunciata in proposito;

6.2. ripropone la domanda riconvenzionale subordinata di manleva nei confronti degli enti previdenziali Inps e Inail, che era stata parzialmente accolta dalla sentenza di primo grado, sostenendo che la società aveva intimato il recesso facendo affidamento sulla veridicità della qualificazione dell’infermità contenuta nella comunicazione di detti enti previdenziali;

6.3. ripropone l’eccezione svolta in appello, relativa alla detraibilità dall’importo corrisposto a titolo di risarcimento del danno al lavoratore di quanto da lui percepito in virtù di altra attività lavorativa svolta dopo il licenziamento.

7. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Poichè la società è risultata totalmente vittoriosa in grado d’appello, deve richiamarsi l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 574 del 15/01/2016, n. 4130 del 21/02/2014, Sez. 5, ord., n. 23548 del 20/12/2012; v. anche Cass. S.U. n. 7700 del 2016, che ha ritenuto non necessario l’appello incidentale per far valere la domanda di garanzia condizionata all’accoglimento dell’appello principale).

Non rileva poi che la Corte territoriale nell’ultima parte della motivazione abbia rilevato che il giudizio medico degli enti previdenziali vale soltanto ai fini legali per i quali esso viene emesso, ma non per valutazioni estranee di competenza del datore di lavoro, in quanto si tratta di valutazione che non ha inciso sulla decisione, basata sulla mancanza di prova dell’infortunio e della natura professionale della malattia, e quindi sulla correttezza della valutazione della causa dell’assenza operata dall’azienda, sicchè neppure tale considerazione ha configurato una concorrente ratio decidendi posta a fondamento della decisione.

7. Segue la compensazione tra il ricorrente principale e quello incidentale delle spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.

Le parti soccombenti dovranno rifondere invece all’Inail le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. Nulla per l’Inps, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio tra L.M. e CNH Italia s.p.a.. Condanna L.M. e CNH Italia s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Inail, che liquida per ciascuna delle due parti in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inps.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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