Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8569 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/03/2021), n.8569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14349-2020 proposto da:

EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CACCINI, 1, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO VILLATA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREINA DEGLI ESPOSTI, e TROISE MANGONI

WLADIMIRO;

– ricorrente –

contro

ENI REWIND S.P.A., (già Syndial S.p.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRASSI,

che la rappresenta e difende;

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’Avvocatura generale

dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege;

VE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende;

PROVINCIA DI MANTOVA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCIA SALEMI, ed ELOISA PERSEGATI

RUGGERINI;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA,

MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE

LOMBARDIA, COMUNE DI MANTOVA, ENI S.P.A., ATS VALPADANA, COMUNE DI

SAN GIORGIO BIGARELLO, COMUNE DI BORGO VIRGILIO, PARCO DEL MINCIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2195/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 01/04/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari

inammissibile il ricorso proposto da Edison S.p.A.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. – Edison S.p.A. impugnò, dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con otto distinti ricorsi, altrettanti provvedimenti della Provincia di Mantova con i quali la medesima società era stata individuata come soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree industriali incluse all’interno del Sito di Interesse Nazionale “(OMISSIS)”, con contestuale ordine di adempiere a tutte le attività previste dalla Parte IV- Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006.

1.1. – L’adito T.a.r. respinse sette degli otto ricorsi, accogliendo unicamente l’impugnazione del provvedimento provinciale concernente l’area del canale (OMISSIS).

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello Edison S.p.A., che il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 1 aprile 2020, rigettava.

2.1. – Per quanto rileva ancora in questa sede, il giudice del gravame, a fronte di specifica censura di parte appellante, osservava che la cessione del ramo di azienda avvenuta tra Edison S.p.A. ed Eni S.p.A. non era idonea ad elidere “gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificate in epoca antecedente alla cessione”. Ciò in quanto il fenomeno della cessione di ramo di azienda “non determina una vicenda estintiva nè a livello soggettivo nè a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione”.

Peraltro – soggiungeva il Consiglio di Stato -, “i(l) fenomeno della traslazione dell’obbligo di bonifica a carico del successore, cui fa cenno il ricorrente, si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorchè si sia verificata l’estinzione soggettiva del cedente (si pensi all’incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilità per l’inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus (cfr. la richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019…)”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. e art. 111 Cost., comma 8, Edison S.p.a., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.

Resistono con controricorso la Provincia di Mantova, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) e Ve. S.p.A.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA Lombardia, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, il Comune di Mantova, l’ATS Valpadana, il Comune di San Giorgio Bigarello, il Comune di Borgo Virgilio, il Parco del Mincio ed Eni S.p.A.

Hanno depositato memoria la parte ricorrente, nonchè le controricorrenti Eni Rewind S.p.A. e Ve. S.p.A.; il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Preliminarmente, non può darsi seguito alla richiesta di differimento della trattazione del presente ricorso avanzata da Edison S.p.A. (con atto depositato il 25 febbraio 2021), sul presupposto della pendenza di “interlocuzioni volte alla stipulazione di un Patto per l’ambiente riguardante pure la soluzione delle problematiche ambientali concernenti il sito di Mantova”, da cui potrebbe discendere il “venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del presente procedimento”.

L’istanza non è assistita dall’adesione di tutte le parti che hanno svolto difese in questa sede e (per come prospettata) le trattative in corso riguardano pur sempre il merito della controversia e non la questione di giurisdizione oggetto del ricorso in esame.

2. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. e art. 111 Cost., comma 8, la violazione dell’art. 99 c.p.a., comma 3, giacchè il Consiglio di Stato, IV Sezione, con la sentenza impugnata, avrebbe deciso la controversia applicando un principio difforme da quello enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019, senza rimettere nuovamente la questione alla medesima Plenaria.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto di escludere la traslazione dell’obbligo di bonifica a carico del successore per non essersi determinata l’estinzione del soggetto cedente, mentre la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria avrebbe dettato un differente principio, ossia riconosciuto “l’effetto trasformativo dell’obbligo di bonifica in presenza di successione in universum jus, senza condizionarlo affatto al venir meno del soggetto originario”.

Dunque, la Sezione semplice – argomenta la parte ricorrente (anche con la memoria successivamente depositata) – avrebbe dovuto decidere la controversia in base al principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, potendosene discostare solo rimettendo motivatamente alla stessa Plenaria la questione medesima; non avendo fatto ciò, la decisione assunta è contra legem e, nel silenzio del violato art. 99 c.p.a., comma 3, il rimedio esperibile (oltre a quello della revocazione) sarebbe il ricorso straordinario in cassazione per difetto di giurisdizione, attenendo “all’esistenza in capo alla sezione singola del potere di decidere un appello violando l’art. 99 c.p.a., comma 3”.

In altri termini, il Consiglio di Stato avrebbe emesso la sentenza impugnata “in composizione semplice, anzichè in Adunanza Plenaria”, ipotesi, questa, assimilabile alla “errata composizione del Collegio in relazione al numero dei suoi componenti ovvero all’idoneità di taluno di essi”, ossia di vizio concernente “l’organo che ha emesso la decisione”, concretante per giurisprudenza consolidata un ipotesi di difetto di giurisdizione.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sè, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento; sicchè, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020).

Inoltre, sebbene il perimetro delle ipotesi tipiche che consentono il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione sia stato, da tempo (Cass., S.U., n. 3008/1952), ampliato per annettervi anche l’ipotesi di illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, ciò è consentito a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 9042/2019, Cass., S.U., n. 23539/2015, Cass., S.U., n. 20168/2018; v. anche Cass., S.U., n. 16246/2011).

3.2. – Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare – in fattispecie di dedotta invasione della sfera di potere riservata alla P.A. (come rileva Edison S.p.A. nella memoria), ma a fronte di censura sovrapponibile a quella in esame, giacchè volta a denunciare, in relazione all’art. 99 c.p.a., anche la violazione, da parte della Sezione semplice, dell’obbligo di rimessione della decisione all’Adunanza plenaria – che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’omesso rinvio all’Adunanza Plenaria e l’erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile, prospettando un error in iudicando, estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni, circoscritto al solo rilievo dell’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non potendo tale sindacato estendersi anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata (Cass., S.U., n. 24742/2016).

Orientamento, questo, confermato da Cass., S.U., n. 30869/2018, secondo cui “l’eventuale violazione delle norme del codice di rito amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’adunanza plenaria si risolverebbe in un ipotetico error in iudicando, tutto interno alla giurisdizione speciale e così insuscettibile di assurgere a presupposto del peculiare – ed ormai, dopo la citata Corte Cost. n. 6/2018, assolutamente residuale – ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8”.

Il Collegio intende ribadire quel principio già enunciato in precedenti occasioni, non essendo all’evidenza predicabile una omologazione, nè comunque una analogia, tra la violazione dedotta dalla società ricorrente e il vizio di costituzione dell’organo giurisdizionale, che, come detto, deve assumere un carattere di particolare gravita, essendo riconoscibile come tale il concretarsi delle ipotesi dianzi indicate, alle quali non è affatto riconducibile la pronuncia resa in difformità da quanto disposto dall’art. 99 c.p.a., comma 3 da collegio delle Sezioni semplici del Consiglio di Stato ritualmente costituito e quale organo della giurisdizione appartenente non solo al medesimo plesso giurisdizionale, ma anche allo stesso grado di giudizio di pertinenza dell’Adunanza plenaria.

Nella specie, dunque, non si viene a configurare un’ipotesi di esorbitanza dai limiti della giurisdizione amministrativa, tantomeno sotto il profilo del vizio radicale di costituzione del giudice.

3. – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna di Edison S.p.A. al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: a) in complessivi Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore sia di Eni Rewind S.p.A., che di Ve. S.p.A.; b) in complessivi Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore della Provincia di Mantova; c) in complessivi Euro 5.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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