Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8569 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1167/2019 proposto da:

B.S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi, 72 presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo e

rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 06.08.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 l’impugnazione proposta da B.S.S. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Nelle conclusioni della Corte di merito, il richiedente aveva reso un racconto intrinsecamente non credibile non avendo egli fornito alcuna plausibile spiegazione della circostanza di non aver riportato ferite, a parte il colpo ricevuto ad un dito che era curato con una medicazione, dopo aver riferito di aver subito due episodi di efferata violenza in cui era stato picchiato con bastoni e machete.

B.S.S. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’avverso mezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del (OMISSIS), del villaggio di (OMISSIS), distretto di (OMISSIS), nel racconto reso dinanzi alla competente commissione territoriale aveva dichiarato di aver subito l’aggressione, con bastoni e machete, da parte di esponenti del partito di maggioranza, l'”(OMISSIS)”, che avevano appreso che egli aveva sporto denuncia per il rapimento del fratello, segretario del partito “(OMISSIS)”, a cui faceva capo l’area dei giovani del (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Nell’articolato racconto il richiedente dichiarava altresì di essere stato colpito ad un dito, al quale veniva medicato, e minacciato di morte insieme alla madre, la moglie ed i figli ove non avesse lasciato il villaggio, per poi soffrire di nuove minacce presso la casa del suocero, in cui si era rifugiato nonostante questa si trovasse a venti chilometri di distanza dal villaggio di origine, evidenza per la quale egli aveva deciso di abbandonare il proprio paese in cui non voleva rientrare avendo timore di essere ucciso.

2. Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione: dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per la definizione ivi contenuta della nozione di “rifugiato” e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. e); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis sull’esame dei fatti e delle circostanze e delle procedure di esame; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 sugli atti di persecuzione; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) sulla protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sui criteri applicabili alle domande di protezione; del D.Lgs. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 sulla protezione umanitaria e sull’art. 10 Cost. (sul diritto di asilo).

2.1. La Corte di merito aveva ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del richiedente non apprezzando debitamente quanto narrato dal primo pur avendo egli esposto la sua storia personale in modo credibile e lineare e non comprendendosi quali ulteriori ed oggettivi riscontri egli avrebbe potuto offrire.

La motivazione sarebbe stata apodittica ed apparente ed avrebbe avallato quella del primo giudice e prima ancora della commissione territoriale.

2.2. Sui numerosi report di Amnesty International, tra questi in quello dell’anno 2017-2018, e sul sito “(OMISSIS)” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, veniva descritta una situazione di riconoscimento del “danno grave” nei termini di cui al D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 14, lett. c) su tutto il territorio del (OMISSIS) che, in modo non veritiero, era stato invece escluso dalla Corte territoriale.

La violenza anche ove non integrativa della situazione di cui all’art. 14 cit., lett. c) avrebbe potuto deporre per le diverse ipotesi di cui all’art. 14 D.Lgs. cit., lett. a) e b).

2.3. I giudici di appello non avrebbero effettuato alcun cenno alla situazione politica e di sicurezza del (OMISSIS) e dei paesi di transito fornendo una interpretazione lacunosa che non avrebbe dato conto dell’istruttoria esperita sulla situazione del Paese di origine con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. Con il secondo motivo sulla protezione umanitaria si deduce la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla protezione per ragioni umanitarie e del diritto di asilo mancando la sentenza impugnata di un effettivo esame di situazioni di vulnerabilità non rientranti in quelle tipiche o perchè temporanee o perchè vi è un impedimento al riconoscimento della protezione maggiore, con sottovalutazione dell’inserimento in Italia del richiedente.

Il giudice del gravame non avrebbe neppure operato una valutazione comparativa tra integrazione raggiunta in Italia e pericolo corso dal richiedente in caso di suo rientro nel paese di origine e la decisione sarebbe stata esito di un mero automatismo del rigetto delle protezioni maggiori.

L’art. 10 Cost. e gli artt. 3 e 8 CEDU, violati ed applicabili alla specie, sanciscono il principio di non respingimento da valere per chiunque resti altrimenti esposto al rischio di torture e trattamenti inumani e degradanti, evidenze rispetto ai quali sarebbe attribuito alla p.a. l’esercizio di una discrezionalità tecnica di accertamento dei presupposti che legittimano la protezione umanitaria.

4. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità integrative della protezione umanitaria.

5. Il primo motivo di ricorso sulla credibilità del racconto è inammissibile perchè ripropone questioni che, correttamente risolte in grado di appello in conformità alla decisione di primo grado, non offrono a questa Corte occasione per rivedere, nei termini di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, indirizzi in precedenza espressi e che per l’impugnata sentenza hanno trovato applicazione.

5.1. Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha per un verso affermato che in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Il contenuto dei parametri sub c) ed e) (coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; generale attendibilità del richiedente) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 su cui scrutinare la credibilità del racconto del richiedente protezione, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese là dove il complessivo quadro di allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente sempre che, però, sia positivo il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

5.2. A questo detto si aggiunga che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

6. Definita per i segnati termini e contenuti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul giudizio di credibilità del richiedente protezione, nella fattispecie in esame si ha che la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria e tanto con un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, avendo i giudici di appello escluso che sia stato superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto reso.

I giudici di appello hanno evidenziato la scarsa credibilità del racconto nella netta sproporzione esistente tra l’efferatezza dell’aggressione subita, attuata con bastoni e colpi di machete, e gli esiti riportati dal richiedente, offeso ad un dito facilmente medicato.

Come da questa Corte affermato, “in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull’id quod plerumque accidie, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 31/07/2019 n. 20580).

6.1. Esclusa l’attendibilità del racconto e con essa la prova di una vicenda del richiedente meritevole di protezione, la Corte di merito ha ritenuto che quanto residuava nelle richieste dell’appellante era da apprezzarsi in termini di valutazione della situazione generale del (OMISSIS) senza collegamento con la storia personale del primo che restava, come tale, non meritevole di tutela.

Le ulteriori censure relative al rischio del richiedente di subire, al rientro nel proprio paese di origine, la condanna a morte o l’esecuzione della relativa pena, e la tortura o altri trattamenti inumani e degradanti (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) sono pertanto inammissibili.

6.2. Quanto poi alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ed alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la Corte di merito ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno in ragione delle fonti internazionali citate dal ricorrente.

Il ricorrente richiamati gli esiti del report di Amnesty International dell’anno 2017-2018 e del sito web “(OMISSIS)” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale deduce la sussistenza di un “danno grave” legittimante il riconoscimento della protezione sussidiaria sub specie dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. e contesta la veridicità delle contrarie conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale che non avrebbe riportato alcuna fonte da cui desumere tale convincimento.

6.3. Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza e di documentazione, nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in ordine ai fatti richiamati.

Il ricorrente ha invero indicato nell’atto difensivo una serie di fonti di cui ha pure esposto il contenuto alle quali far risalire la comprovata sussistenza nel territorio di origine di situazioni integranti gli estremi di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., ma nulla ha puntualmente dedotto sulla tempestività di una siffatta deduzione dinanzi ai giudici di merito per non incorrere in questa sede in una valutazione di inammissibilità della censura per sua novità (ex multis: Cass. 13/12/2019 n. 32804).

6.4. Per stessa ammissione del richiedente, le informazioni oggetto delle dedotte prove evidenziano una “contingente situazione di profonda conflittualità e instabilità socio-politica-religiosa del (OMISSIS)” che si vorrebbe, solo in tesi, integrativa dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed invero contraddetta da costante giurisprudenza di legittimità.

“Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (tra le altre: Cass. del 08/07/2019 n. 18306).

7. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

7.1. Quanto alla denuncia della mancata valutazione, con conseguente, anche omissione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, il motivo è inammissibile in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito non censurabile in sede di legittimità per le ragioni più sopra esposte – sulla inattendibilità del racconto che quelle situazioni descrive.

7.2. L’apprezzamento della valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

7.3. Per l’effetto, venuto meno, per l’inattendibilità del racconto, incapace come tale di definire una situazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria nel Paese di provenienza, uno dei due termini di comparazione secondo i quali deve trovare svolgimento il giudizio sulla riconoscibilità della protezione umanitaria, l’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia non entra neppure nel giudizio di bilanciamento a cui è chiamato il giudice del merito.

Resta altresì fermo il principio dell’allegazione declinato nei termini che seguono e per il quale: la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 07/08/2019 n. 21123).

Il ricorrente non può far valere la protezione umanitaria in ragione dei fatti costitutivi allegati a sostegno delle altre forme di protezione per il principio della domanda e del correlato onere di allegazione.

8. In conclusione, tutti i motivi proposti sono inammissibili ed il ricorrente va condannato alle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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