Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8568 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 3/38/08, depositata il 5 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 3/38/08, depositata il 5 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato affermato il diritto di P. A., medico, ai rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2002 e 2003 (al riguardo si precisa in sentenza che i ricorsi proposti dalla contribuente in primo grado erano stati due e che quello relativo agli anni 1999. 2000 e 2001 era stato dichiarato improcedibile in primo grado e non costituisce oggetto dell’attuale appello).

La contribuente non si è costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui l’Ufficio aveva contestato che il giudice di primo grado aveva a sua volta omesso di pronunciarsi sulla questione – l’unica dedotta dalla contribuente quanto agli anni 2000 e 2001 – relativa alla compatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario, appare inammissibile per carenza di interesse perchè, come detto sopra, il giudice di appello ha circoscritto il thema decidendum a lui sottoposto agli anni 2002 e 2003, per cui la sentenza va interpretata come riconoscimento del diritto al rimborso limitatamente a detti anni.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione circa la insussistenza di autonoma organizzazione (quanto agli anni 2002 e 2003), appare manifestamente infondato, contenendo censure generiche e non decisive avverso l’accertamento di fatto del giudice di merito, secondo il quale la documentazione esibita dal contribuente evidenzia la mancanza di collaboratori e beni strumentali di scarso valore.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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