Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8568 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5592-2009 proposto da:

V.A.C., G.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato RICCI

REGINA, rappresentati e difesi dall’avvocato MONTELEONE LUCIO, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

VE.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA GIGLIOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato JANNARELLI PASQUALE, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

24/10/07, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 G.M. e V.A.C. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Bari, confermativa della sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato le domande cautelari e di merito avanzate nei confronti di Ve.Gi. in ragione delle infiltrazioni al proprio immobile, da essi attribuite ad una tettoia della convenuta.

La Ve. ha resistito con controricorso.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento al potere del giudice a seguito di opposizione art. 669 septies c.p.c., ex comma 3 violazione e falsa applicazione di detta norma e degli artt. 645, 91 e 92 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione.

La censura, che riguarda diversi profili, risulta priva del momento di sintesi necessario per il vizio di motivazione e si conclude con un quesito di diritto assolutamente astratto perchè privo degli indispensabili riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo, mediante il quale, con riferimento alla cessazione della materia del contendere, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 619 septies c.p.c., comma 3, artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (peraltro senza spiegare le ragioni della censura).

Con il terzo motivo il G. e la V. si dolgono dell’omesso esame nel merito della materia del contendere prospettando insufficiente e contraddittoria motivazione. Assumono che ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nei casi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non necessita il quesito di diritto e tuttavia chiedono alla Corte di affermare che il giudice non può modificare le risultanze di una C.T.U. senza esprimere una logica ed esaustiva motivazione.

Manca, dunque, il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali parti della motivazione e per quali ragioni presentino, rispettivamente, motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (è evidente, ad esempio, che la motivazione di un capo della sentenza non può essere omessa e nel contempo contraddittoria).

D’altra parte la doglianza è sviluppata con argomentazioni che implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

Il quarto motivo attiene alla separazione di unico giudizio con domande connesse; in proposito i ricorrenti ipotizzano violazione dell’art. 669 septies e art. 227 c.p.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Anche questa censura presenta un quesito di diritto assolutamente astratto ed è priva del momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non dimostrano l’ottemperanza all’onere processuale di cui la relazione ha evidenziato la violazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900.00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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