Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8568 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8568 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Deposito di

SENTENZA

copia del
ricorso

sul ricorso 20806-2006 proposto da:
ROSSELLI

DEL

TURCO

GIAMPAOLO

nella Casa

RSSGPL59H24D612C

Comunale del
luogo di
nascita

domicialiato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA

anzichè

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

nella Casa
Comunale

dagli avvocati PECCHIOLI PAOLO E DE DONNO PECCHIOLI

dell’ultima

DONATELLA giusta delega in atti;

pur essendo

Data pubblicazione: 09/04/2013

residenza,

la stessa

– ricorrente –

nota Invalidità –

contro

Fondamento

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 04385190485 in
R.G.N. 20806/2006

persona del Coordinatore del Servizio Recupero
Crediti

Rag.

STEFANIA

VIVIANI,

1

elettivamente

Cron.
Rep.

(1) 5 6e
4-5 4-

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, pressoud.

24/01/2013

lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, che laPu
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASSIA
IZZO giusta delega in atti;
– controricorrente –

MAIOLINO PAOLINO;
– intimato nonchè contro

NON PERFORMING LOANS S.P.A. intermediario finanziario
in persona del proprio procuratore Avv. MARCO PESENTI
quale successore a titolo particolare nei diritti
della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA
LA SCALA, che la rappresenta e difende giusta delega
in calce all’atto d’intervento;
– interventore

avverso la sentenza n. 752/2005 della CORTE D’APPELLO
di

FIRENZE,

depositata

il

18/05/2005,

R.G.N.

1868/A/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

2

nonchè contro

il rinnovo notifica in subordine rigetto del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/5/2005 la Corte d’Appello di Firenze
respingeva il gravame interposto dali sig. Giampaolo Rosselli
Del Turco nei confronti della pronunzia Trib. Firenze 31/7/2000
di accoglimento della domanda nei suoi confronti monitoriamente

pagamento somma a titolo di fideiussione prestata a favore
della società Diva Chic Model s.p.a.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
il Rosselli Del Turco propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 6 motivi.
Resiste con controricorso la società Cassa di Risparmio
s.p.a.
Già chiamata all’udienza del 16/6/2011, la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo per provvedersi all’integrazione del
contraddittorio nei confronti del sig. Paolino Maiolino.
A tale integrazione il ricorrente ha provveduto con
notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso il Comune di
nascita del Maiolino.
Con atto pervenuto in Cancelleria in data 21/6/2012,
difensori del ricorrente hanno dichiarato di voler rinunziare
al mandato ricevuto dal ricorrente.
E’ stato depositato in Cancelleria atto d.d. 13/10/2008
indicato quale «di costituzione di nuovo difensore e
contestuale atto di intervento ex art. 111, III comma, c.p.c.>>
da parte della società Non Performing Loans s.p.a.,

4

azionata dalla società Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. di

dichiaratasi cessionaria del credito della Cassa di Risparmio
s.p.a. e successore ex art. 111 c.p.c. nei diritti dalla
medesimi azionati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente ribadito il principio consolidato

rinunzia alla procura da parte del difensore ( come del pari la
revoca della procura da parte del cliente ) a norma dell’art.
85 c.p.c. non fa perdere al procuratore rinunciante ( o
revocato) lo

ius postulandi

e la rappresentanza legale del

cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si
sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore,
sicché per effetto del principio della c.d.

perpetuatio

dell’ufficio di difensore la revoca (o la rinuncia) non ha
efficacia alcuna nel processo e non determina,

a fortiori

nell’ambito del giudizio di cassazione che è caratterizzato da
uno svolgimento per impulso d’ufficio, la relativa interruzione
fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (
cfr. Cass., 18/12/2012, n. 23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121;
Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303 ), sicché
l’avviso d’udienza va comunicato al difensore non ancora
sostituito e non alla parte personalmente ( cfr. Cass.,
2/3/2000, n. 2309; Cass., 25/5/1984, n. 3227 ).
Va del pari pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità
dell’intervento della società Non Performing Loans s.p.a.

5

nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la

Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza
di legittimità che l’intervento volontario del terzo che non
abbia partecipato alle pregressi fasi di merito non è invero
consentito nel giudizio di cassazione, mancando una espressa
previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una

esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza
che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità
costituzionale della norma disciplinante l’intervento
volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art.
24 Cost., giacché la legittimità della norma limitativa di tale
mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare
natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte
Suprema di Cassazione.
Né risulta d’altro canto possibile la conversione in
ricorso incidentale dell’atto con il quale il terzo pretenda di
intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria
coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva,
all’impugnazione e assunzione della qualità di parte nel
giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ( v., da ultimo,
Cass., 22/2/2012, n. 2551; Cass., 17/5/2011, n. 10813 ).
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso
può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i
termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di
legittimità, mancando una espressa previsione normativa
riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale,

6

fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c.

che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà
di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle
parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito
(v. Cass., 13/3/2013, n.6287; Cass., 13/3/2013, n. 6288; Cass.,
7/4/2011, n. 7986; Cass., 11/5/2010, n. 11375; Cass.,

l’ammissibilità dell’intervento adesivo v. peraltro Cass.,
19/5/2005, n. 10598. V. altresì, con riferimento al processo
esecutivo, Cass., 11/3/2004, n. 4985. Con riferimento alla
diversa ipotesi della morte della parte durante il giudizio di
legittimità, v. Cass., 31/3/2011, n. 7441 ).
A tale stregua, se non l’ha effettuato nel giudizio di
merito, il terzo non può spiegare intervento nel giudizio di
cassazione, cui partecipano soltanto le parti -ancora viventidel giudizio di merito ( v. Cass., 4/5/2007, n. 10215 ).
Il giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso
officioso, prosegue pertanto ( solo ) nei confronti di questi
ultimi ( tant’è che anche laddove operato nel giudizio di
merito il successore interventore mantiene tale veste
processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione
dell’originaria parte cedente: cfr., da ultimo, Cass.,
24/4/2012, n. 6471 ), avendo la sentenza comunque effetto
(anche) nei confronti del successore a titolo particolare (cfr.
Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22727. E già Cass., 5/12/1988,
n. 6610).

7

27/5/2005, n. 11322. E già Cass., 5/12/1988, n. 6610. Per

Si

è

d’altro

canto

sottolineato

come

non possa

configurarsi una questione di legittimità costituzionale -in
riferimento all’art. 24 Cost.- della norma disciplinante
l’intervento volontario interpretata nel senso che è precluso
un intervento di terzi nel giudizio di cassazione, giacché la

giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e
funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ( v.
Cass., 11/5/2010, n. 11375; Cass., Sez. Un., 23/1/2004, n.
1245, ove si rileva ulteriormente come non risulti possibile la
conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile,
con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di
legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra
legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed
assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con
la sentenza impugnata ).
Va altresì pregiudizialmente osservato che il ricorrente
ha notificato il ricorso al Maiolino ai sensi dell’art. 143
c.c. mediante deposito di copia nella Casa Comunale di Salerno,
quale luogo di nascita del medesimo, e non già mediante
deposito di copia nella Casa Comunale di Nocera Inferiore,
luogo dell’ultima residenza, pur essendo la stessa nota, giusta
certificato dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Salerno in
data 20/5/2011, dal ricorrente medesimo prodotto in atti.
Risulta a tale stregua dal ricorrente invero violato il
disposto di cui all’art. 143, l ° co., c.p.c., con conseguente

8

legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela

inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio,
comportante l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass.,
27/03/2007, n. 7528; Cass., 5/7/2000, n. 8952 ).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 2.300,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 24/1/2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA