Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8568 del 09/04/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8568 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Deposito di
SENTENZA
copia del
ricorso
sul ricorso 20806-2006 proposto da:
ROSSELLI
DEL
TURCO
GIAMPAOLO
nella Casa
RSSGPL59H24D612C
Comunale del
luogo di
nascita
domicialiato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA
anzichè
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
nella Casa
Comunale
dagli avvocati PECCHIOLI PAOLO E DE DONNO PECCHIOLI
dell’ultima
DONATELLA giusta delega in atti;
pur essendo
Data pubblicazione: 09/04/2013
residenza,
la stessa
– ricorrente –
nota Invalidità –
contro
Fondamento
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 04385190485 in
R.G.N. 20806/2006
persona del Coordinatore del Servizio Recupero
Crediti
Rag.
STEFANIA
VIVIANI,
1
elettivamente
Cron.
Rep.
(1) 5 6e
4-5 4-
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, pressoud.
24/01/2013
lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, che laPu
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASSIA
IZZO giusta delega in atti;
– controricorrente –
MAIOLINO PAOLINO;
– intimato nonchè contro
NON PERFORMING LOANS S.P.A. intermediario finanziario
in persona del proprio procuratore Avv. MARCO PESENTI
quale successore a titolo particolare nei diritti
della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA
LA SCALA, che la rappresenta e difende giusta delega
in calce all’atto d’intervento;
– interventore
avverso la sentenza n. 752/2005 della CORTE D’APPELLO
di
FIRENZE,
depositata
il
18/05/2005,
R.G.N.
1868/A/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
2
nonchè contro
il rinnovo notifica in subordine rigetto del ricorso;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/5/2005 la Corte d’Appello di Firenze
respingeva il gravame interposto dali sig. Giampaolo Rosselli
Del Turco nei confronti della pronunzia Trib. Firenze 31/7/2000
di accoglimento della domanda nei suoi confronti monitoriamente
pagamento somma a titolo di fideiussione prestata a favore
della società Diva Chic Model s.p.a.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
il Rosselli Del Turco propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 6 motivi.
Resiste con controricorso la società Cassa di Risparmio
s.p.a.
Già chiamata all’udienza del 16/6/2011, la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo per provvedersi all’integrazione del
contraddittorio nei confronti del sig. Paolino Maiolino.
A tale integrazione il ricorrente ha provveduto con
notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso il Comune di
nascita del Maiolino.
Con atto pervenuto in Cancelleria in data 21/6/2012,
difensori del ricorrente hanno dichiarato di voler rinunziare
al mandato ricevuto dal ricorrente.
E’ stato depositato in Cancelleria atto d.d. 13/10/2008
indicato quale «di costituzione di nuovo difensore e
contestuale atto di intervento ex art. 111, III comma, c.p.c.>>
da parte della società Non Performing Loans s.p.a.,
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azionata dalla società Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. di
dichiaratasi cessionaria del credito della Cassa di Risparmio
s.p.a. e successore ex art. 111 c.p.c. nei diritti dalla
medesimi azionati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente ribadito il principio consolidato
rinunzia alla procura da parte del difensore ( come del pari la
revoca della procura da parte del cliente ) a norma dell’art.
85 c.p.c. non fa perdere al procuratore rinunciante ( o
revocato) lo
ius postulandi
e la rappresentanza legale del
cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si
sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore,
sicché per effetto del principio della c.d.
perpetuatio
dell’ufficio di difensore la revoca (o la rinuncia) non ha
efficacia alcuna nel processo e non determina,
a fortiori
nell’ambito del giudizio di cassazione che è caratterizzato da
uno svolgimento per impulso d’ufficio, la relativa interruzione
fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (
cfr. Cass., 18/12/2012, n. 23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121;
Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303 ), sicché
l’avviso d’udienza va comunicato al difensore non ancora
sostituito e non alla parte personalmente ( cfr. Cass.,
2/3/2000, n. 2309; Cass., 25/5/1984, n. 3227 ).
Va del pari pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità
dell’intervento della società Non Performing Loans s.p.a.
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nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la
Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza
di legittimità che l’intervento volontario del terzo che non
abbia partecipato alle pregressi fasi di merito non è invero
consentito nel giudizio di cassazione, mancando una espressa
previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una
esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza
che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità
costituzionale della norma disciplinante l’intervento
volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art.
24 Cost., giacché la legittimità della norma limitativa di tale
mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare
natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte
Suprema di Cassazione.
Né risulta d’altro canto possibile la conversione in
ricorso incidentale dell’atto con il quale il terzo pretenda di
intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria
coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva,
all’impugnazione e assunzione della qualità di parte nel
giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ( v., da ultimo,
Cass., 22/2/2012, n. 2551; Cass., 17/5/2011, n. 10813 ).
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso
può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i
termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di
legittimità, mancando una espressa previsione normativa
riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale,
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fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c.
che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà
di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle
parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito
(v. Cass., 13/3/2013, n.6287; Cass., 13/3/2013, n. 6288; Cass.,
7/4/2011, n. 7986; Cass., 11/5/2010, n. 11375; Cass.,
l’ammissibilità dell’intervento adesivo v. peraltro Cass.,
19/5/2005, n. 10598. V. altresì, con riferimento al processo
esecutivo, Cass., 11/3/2004, n. 4985. Con riferimento alla
diversa ipotesi della morte della parte durante il giudizio di
legittimità, v. Cass., 31/3/2011, n. 7441 ).
A tale stregua, se non l’ha effettuato nel giudizio di
merito, il terzo non può spiegare intervento nel giudizio di
cassazione, cui partecipano soltanto le parti -ancora viventidel giudizio di merito ( v. Cass., 4/5/2007, n. 10215 ).
Il giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso
officioso, prosegue pertanto ( solo ) nei confronti di questi
ultimi ( tant’è che anche laddove operato nel giudizio di
merito il successore interventore mantiene tale veste
processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione
dell’originaria parte cedente: cfr., da ultimo, Cass.,
24/4/2012, n. 6471 ), avendo la sentenza comunque effetto
(anche) nei confronti del successore a titolo particolare (cfr.
Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22727. E già Cass., 5/12/1988,
n. 6610).
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27/5/2005, n. 11322. E già Cass., 5/12/1988, n. 6610. Per
Si
è
d’altro
canto
sottolineato
come
non possa
configurarsi una questione di legittimità costituzionale -in
riferimento all’art. 24 Cost.- della norma disciplinante
l’intervento volontario interpretata nel senso che è precluso
un intervento di terzi nel giudizio di cassazione, giacché la
giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e
funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ( v.
Cass., 11/5/2010, n. 11375; Cass., Sez. Un., 23/1/2004, n.
1245, ove si rileva ulteriormente come non risulti possibile la
conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile,
con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di
legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra
legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed
assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con
la sentenza impugnata ).
Va altresì pregiudizialmente osservato che il ricorrente
ha notificato il ricorso al Maiolino ai sensi dell’art. 143
c.c. mediante deposito di copia nella Casa Comunale di Salerno,
quale luogo di nascita del medesimo, e non già mediante
deposito di copia nella Casa Comunale di Nocera Inferiore,
luogo dell’ultima residenza, pur essendo la stessa nota, giusta
certificato dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Salerno in
data 20/5/2011, dal ricorrente medesimo prodotto in atti.
Risulta a tale stregua dal ricorrente invero violato il
disposto di cui all’art. 143, l ° co., c.p.c., con conseguente
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legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela
inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio,
comportante l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass.,
27/03/2007, n. 7528; Cass., 5/7/2000, n. 8952 ).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 2.300,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Roma, 24/1/2013
P.Q.M.