Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8568 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 161/2019 proposto da:

T.U.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi, 72 presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo e

rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1672/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 08.08.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 l’impugnazione proposta da T.U.S. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione dal primo proposta avverso la decisione della competente Commissione territoriale con cui gli era stato negato al il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Nelle conclusioni della Corte di merito, il richiedente aveva reso un racconto intrinsecamente non credibile non avendo egli fornito alcuna plausibile spiegazione circa il protrarsi di persecuzioni subite da un’organizzazione mafiosa nonostante il suo allontanamento dal villaggio di origine. I giudici di appello avevano apprezzato come non verosimile la circostanza che il richiedente avesse lasciato moglie e figli in una località nota all’associazione criminale per sfuggire alla quale egli aveva abbandonato il proprio Paese; la mancanza di nomi e date nel racconto reso aveva poi impedito ai giudici l’attivazione dei poteri ufficiosi.

2. T.U.S. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo il ricorrente, originario del (OMISSIS), del villaggio di (OMISSIS), distretto di (OMISSIS) – il quale nel racconto reso dinanzi alla competente commissione territoriale si era dichiarato vittima di persecuzione ad opera della mafia bengalese per una vicenda che lo aveva visto coinvolto in quanto proprietario terriero – fa valere la violazione: dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 di definizione del termine “rifugiati” e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett., e); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis sull’esame dei fatti e delle circostanze e delle procedure di esame, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 sugli atti di persecuzione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) sulla protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 sui criteri applicabili alle domande, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla protezione umanitaria e ancora dell’art. 10 Cost. (sul diritto di asilo).

La Corte di merito aveva ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del richiedente non apprezzando quanto narrato dal primo sul sistema di vendette private e sull’assenza di tutela da parte delle forze dell’ordine e quindi sulla sistematica violazione dei diritti umani anche nell’ambito della giustizia civile.

Il racconto era invece credibile e lineare ed il dichiarante non avrebbe potuto dare ulteriori riscontri oggettivi. La motivazione sarebbe stata apodittica ed apparente ed avrebbe avallato quella del primo giudice.

Sui numerosi report di Amnesty International tra questi in quello 2017-2018, e sul sito “(OMISSIS)” del MAE veniva descritta una situazione di riconoscimento del “danno grave” nei termini di cui al D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 14, lett. c) su tutto il territorio del (OMISSIS) con assunto non veritiero escluso dalla Corte territoriale.

La violenza ove non integrativa della situazione di cui all’art. 14 cit., lett. c avrebbe potuto realizzare le diverse ipotesi dell’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit.

I giudici di appello non avrebbero effettuato alcun cenno alla situazione politica e di sicurezza del (OMISSIS) e dei paesi di transito fornendo una interpretazione lacunosa che non avrebbe dato conto dell’istruttoria esperita sulla situazione del paese di origine con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, esito di automatismi, per violazione della disciplina sulla protezione per ragioni umanitarie e del diritto di asilo, mancando la decisione impugnata di un effettivo esame di situazioni di vulnerabilità non rientranti in quelle tipiche, con sottovalutazione dell’inserimento in Italia del richiedente e mancanza del giudizio di bilanciamento nella dedotta integrazione in Italia.

3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione per omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità integrative della protezione umanitaria.

4. Il ricorso è improcedibile in applicazione del principio secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore” (Cass. 08/05/2018 n. 10941; vd. Cass. SU 24/09/2018 n. 22438 e Cass. SU n. 8312 del 25/03/2019).

Ed, infatti, dagli atti risulta che la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione è stata conferita all’avvocato Pietro Sgarbi il 7 settembre 2018 là dove l'”Attestazione di conformità”, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis e art. 16-undecies, comma 1 della copia analogica della sentenza impugnata a quella digitale, la n. 1672/2018 della Corte di appello di Ancona, è stata formata, il 3 dicembre 2018 dall’avvocato Micol Lanzidei che aveva assistito il ricorrente nella precedente fase del giudizio, dinanzi alla Corte di merito.

Il procuratore che ha attestato la conformità di legge, l’avvocato Lanzidei, era quindi privo del relativo potere e tanto perchè era intervenuto, nel lasso di tempo intercorrente tra l’adozione della sentenza impugnata e la formazione dell’indicata attestazione, il rilascio di nuova procura alle liti in favore dell’avvocato Sgarbi che, investito della difesa per il giudizio di legittimità, era l’unico ad essere legittimato al rilascio dell’attestazione a pena di improcedibilità del ricorso in cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2.

Essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata e quindi non avendo nel costituirsi, anche tardivamente, a sua volta depositato copia analogica della decisione ritualmente autenticata o comunque non disconosciuto la conformità della copia informale all’originale, il ricorso è improcedibile (Cass. SU 25/03/2019 n. 8312).

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA