Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8567 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4354/2016 proposto da:

C.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.

MAGNO, 2/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2085/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’avv. C.O.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia del 7 ottobre 2015. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria, denunciando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per aver provveduto, nel frattempo, a versare il dovuto; a tal fine deposita quietanza di pagamento della cartella controversa e due estratti di ruolo “azzerati”. L’elenco dei documenti risulta notificato (PEC) direttamente all’Agenzia delle entrate e non all’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende nel giudizio di legittimità essendosi costituita controricorso. Pertanto, applicandosi i principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez. Un. n. 19980 del 2014 (Rv. 632161-01), dev’essere assegnato termine per la notificazione dell’elenco dei nuovi documenti all’avvocatura erariale; il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

Visto l’art. 372 c.p.c., rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, per la notificazione dell’elenco dei nuovi documenti all’Avvocatura generale dello Stato.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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