Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8567 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36794-2019 proposto da:

EISACKWERK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCO MELLAIA, e VON WALTHER ANTON;

– ricorrente –

contro

A2A S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO TODARELLO;

EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALDO TRAVI;

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA CONTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ERNESTO CONTE;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrenti –

nonchè contro

PROVINCIA DI SONDRIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, REZIA

IDROELETTRICA S.R.L., ARERA – AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA

RETI E AMBIENTE;

– intimati –

per la revocazione della sentenza n. 20820/2019 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE, depositata il 02/08/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

all’origine della controversia v’è la scadenza o la prossimità alla scadenza di concessioni di cui è titolare la s.p.a. A2A, tra le quali spicca quella a fini idroelettrici dal fiume (OMISSIS) e dai suoi affluenti nei territori comunali di Valdidentro, Bormio, Valfurva, Valdisotto, Sondalo, Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tovo di S. Agata, Lovero, Sernio, Tirano e Villa di Tirano.

la s.r.l. Eisackwerk ha presentato alla Provincia di Sondrio domanda di concessione di grande derivazione su un tratto coincidente col complesso di opere di proprietà della s.p.a. A2A al fine di realizzare un diverso e nuovo impianto e a questa domanda hanno fatto seguito altre due, proposte dalla s.r.l. Rezia Idroelettrica e dalla s.p.a. Edison;

tutte le domande non sollecitavano l’espletamento di gara, ma seguivano il procedimento previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 7;

la Provincia ha proceduto alle pubblicazioni previste dal suddetto art. 7, comma 4 e si è rifiutata di sospendere l’istruttoria, come a essa era stato richiesto dalla A2A e dalla stessa Regione, titolare del potere decisorio sul rilascio di concessioni di grande derivazione, al riguardo ribadendo il criterio di riparto di competenza tra sè e la Regione e, quindi, la propria competenza in ordine all’istruttoria procedimentale anche nei casi d’irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle istanze;

la s.p.a. A2A ha quindi diffidato la Regione ad adottare i provvedimenti di sua competenza;

il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto il conseguente ricorso per carenza di interesse giacchè, ha rilevato, la A2A ha chiesto l’adozione di un provvedimento nell’ambito di un procedimento al quale non aveva preso parte e per il quale poteva vantare esclusivamente un interesse indiretto, non suscettibile di tutela giurisdizionale con la procedura del silenzio;

– queste sezioni unite, con sentenza 2 agosto 2019, n. 20820, hanno accolto il ricorso principale proposto dalla A2A, nonchè quello incidentale adesivo proposto dall’Enel, volto a riconoscere la legittimazione attiva della A2A, e hanno cassato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale superiore della acque pubbliche in diversa composizione; a sostegno della decisione hanno affermato il principio che, in materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, vige la regola, introdotta dal D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 e ribadita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 37 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che subordina il rilascio di una nuova concessione alla indizione di una gara ad evidenza pubblica, salva l’applicazione del regime transitorio previsto dal detto art. 12, comma 8 bis secondo cui compete al concessionario uscente la gestione della concessione scaduta nelle more della definizione della gara; pertanto, nell’ipotesi di silenzio della p.a. sulla domanda di nuova concessione formulata da un terzo interessato, sussiste la legittimazione all’impugnazione del concessionario uscente al fine di contestare il mancato avvio della procedura ad evidenza pubblica;

– la s.r.l. Eisackwerk propone ricorso per revocazione della sentenza delle sezioni unite, che illustra con memoria,

denunciando, in sede rescindente, l’errore concernente l’individuazione corretta del significante della norma applicata, in quanto, ha osservato, in virtù della sostituzione degli originari commi 1 e 1-bis con gli attuali D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, commi da 1 a 1-octies è stato espunto il riferimento “alle domande nuove” di grande derivazione idroelettrica, che invece compariva nel testo previgente;

si sono costituite con controricorso la s.p.a. A2A, la Regione Lombardia, la s.p.a. Edison, la s.p.a. Enel Produzione, che hanno preso parte al giudizio definito con l’indicata sentenza delle sezioni unite;

la s.p.a. A2A ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con la prospettazione del ricorso non si evoca un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale (secondo le precisazioni rese, tra varie, da Cass., sez. un., 26 luglio 2018, nn. 26876 e 26877), bensì un errore di diritto;

– con la sentenza n. 20890/19, questa Corte ha compiuto delle scelte decisionali, all’esito di un corretto processo interpretativo di individuazione e determinazione del contenuto delle norme: a pag. 12, dopo aver ripercorso nelle pagine precedenti il contenuto della novella introdotta dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modificazioni, con L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha affermato che “…nel caso di specie trova applicazione il regime transitorio indicato dal D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 8-bis (che verrà definitivamente abrogato dall’adozione della normativa regionale, come previsto dalla recente novella), ossia quello della mera gestione della derivazione e concessione scaduta da parte del concessionario uscente nelle more della definizione della gara ad evidenza pubblica”; con la sentenza in questione, quindi, le sezioni unite hanno affermato l’applicabilità della normativa transitoria, laddove la ricorrente assume l’applicabilità della disciplina a regime;

– il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza;

– sussistono i presupposti processuali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida, in relazione a ciascuna delle parti costituite, in Euro 5000,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per ristoro delle spese, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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