Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8567 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza

1, presso l’avv. Mauro Mellini, rappresentato e difeso dall’avv.

Conti Francesco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Montepaschi SERIT S.p.A.; Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento; Comune di Ribera;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 65/09 del 2/3/09.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il (Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

” R.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta contro preavviso di fermo amministrativo.

Gli intimati non si sono costituiti.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole “della mancata pronuncia sulla domanda di annullamento delle cartelle/avvisi di pagamento impugnate per omessa notifica delle stesse per avere il primo giudice erroneamente qualificato la domanda del ricorrente come semplice impugnativa del preavviso di fermo anzichè come domanda di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. volta all’accertamento negativo della pretesa tributaria da parte dell’ente di riscossione, unicamente esperibile con l’opposizione ex art. 615 c.p.c..

Il primo motivo è inammissibile: per quanto riguarda l’omessa pronuncia, perchè avrebbe dovuto costituire oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

per il resto, per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore testuale dell’atto introduttivo contenente la diversa domanda che sarebbe stata proposta.

Anche con il secondo e terzo motivo si lamentano mancate pronunce sotto il profilo del vizio di motivazione, oltre ad erronea qualificazione della domanda, ed i mezzi vanno pertanto dichiarati inammissibili per le medesime ragioni”;

che il ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto; che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA