Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8567 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 156/2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Fraternale per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1580/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 01.08.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, l’impugnazione proposta da S.O. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La Corte territoriale ha ritenuto generico e non credibile il racconto del richiedente per il quale cinque dei suoi fratelli, il padre e la sorella, sostenitori del re ” N.A.”, erano rimasti uccisi in uno scontro con la fazione rivale che sosteneva invece il re ” A.”.

Nonostante la gravità dell’episodio narrato non vi era stata alcuna denuncia all’autorità e siffatto rilievo, operato dai giudici di merito, sarebbe rimasto insuperato anche all’esito della affermazione del richiedente sulla inutilità di una tale denuncia.

La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non verosimili le ragioni di abbandono del (OMISSIS) riferite dal ricorrente che in tal modo avrebbe ivi lasciato gli altri suoi familiari, compresa la madre, che avrebbero potuto correre i medesimi rischi ai quali il primo si sottraeva con la fuga.

L’esistenza di riferimenti generici a situazioni generali relative al Paese di provenienza non accompagnati da riscontri individualizzanti non avrebbero consentito di operare un ragionevole collegamento tra situazione individuale del richiedente e quella generale del (OMISSIS).

S.O. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con un motivo illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, art. 8, comma 1, lett. e), artt. 14 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la Corte di appello omesso di esercitare il potere-dovere di indagine in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente e di considerare la valenza politica del racconto e la natura persecutoria dei susseguenti atti subiti.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente – invece lineare e circostanziato nel riferire sul conflitto tra i due re ” N.A.” e ” A.” e sugli scontri in esito ai quali cinque dei propri fratelli, la sorella ed il padre, sostenitori del primo re, erano rimasti uccisi – anche quanto al timore di fare rientro nel proprio Paese. Il dichiarante aveva riferito che uno dei suoi fratelli, una volta fatto rientro in (OMISSIS), era stato arrestato proprio per via del conflitto tribale.

In ogni caso la Corte di merito una volta ritenute come di incerta valutazione le dichiarazioni rese dal richiedente avrebbe dovuto disporne l’audizione per colmare le lacune o chiarire i contenuti del suo racconto e verificare la sussistenza del “fumus persecutionis” sulla base di informazioni attuali ed oggettive relative alla reale situazione del paese di provenienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, e in violazione dell’onere di collaborazione istruttoria avrebbe omesso di acquisire informazioni sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) con riguardo alla situazione personale del richiedente.

Era stata erroneamente esclusa la violenza indiscriminata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) là dove il danno grave avrebbe dovuto individuarsi nel riferito contesto di una lotta armata tra due fazioni ed alla presenza dei due re.

2. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

2.1. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

2.2. Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro i allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purchè però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

A questo detto si aggiunga che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Vale a tal fine l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la mancanza assoluta della motivazione, o la motivazione apparente, o ancora perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

3. Ciò posto, nella fattispecie in esame, la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello, susseguente, di integrazione istruttoria con l’apprezzare il racconto reso come estremamente generico e non credibile, enunciando le evidenze di fatto in ragione delle quali aveva formulato il giudizio, in tal modo escludendo il superamento da parte richiedente del vaglio di credibilità soggettiva con un giudizio, di fatto, che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità.

3.1. A fronte dell’indicata decisione il ricorso non segnala quali fonti sarebbero mancate all’istruttoria e non allega la deduzione nel merito della situazione dei paesi di origine e di transito legittimanti la protezione internazionale.

La deduzione poi operata in ricorso sulla Libia e le condizioni ivi sofferte dal richiedente è nuova e si espone, per tale ragione, ad un giudizio di inammissibilità.

Nella non credibilità del racconto, destinata ad incidere, escludendola, sulla situazione di individuale pericolo del richiedente, resta assorbita ogni ulteriore censura con cui si denuncia la mancata valutazione, all’esito, da parte della Corte di merito di fonti puntuali ed aggiornate circa la situazione del Paese di provenienza.

3.2. La censura, che in ogni caso manca di specificità nulla deducendo il ricorrente sulla situazione del (OMISSIS), non tiene conto, come debitamente rilevato alla Corte di appello, che, perchè il sindacato del giudice del merito si spinga a valutare la condizione oggettiva del Paese di provenienza per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è necessario un raccordo con la condizione specifica del richiedente che deve emergere dal racconto nella sua presupposta credibilità.

3.3. La deduzione difensiva, poi, sulla erroneità del giudizio con cui la Corte di merito ha escluso la situazione di violenza indiscriminata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è del tutto generica non segnalando per quali contenuti l’affermazione varrebbe la denunciata erroneità e tanto a fronte di una motivazione che, avuto riguardo al sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esclude l’indicato estremo per una situazione di criticità attestata su livelli non allarmanti e controllata dalle autorità preposte.

4. Il ricorso, in via conclusiva, è nel suo complesso inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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