Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8566 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 12/9/08 del 1/4/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dello Z. contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia invoca la giurisdizione del giudice ordinario in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile in quanto si è formato il giudicato sulla giurisdizione, non risultando che la questione abbia costituito motivo di appello.

Con il secondo motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe affermato che, in presenza di due ispezioni, l’esito negativo della prima impedisca l’irrogazione di sanzioni.

Anche il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi.

Il giudice tributario ha ritenuto infatti che, sotto il profilo probatorio, l’esito negativo della prima ispezione (svoltasi nel mese di marzo), valutata unitamente ad altri indizi, inducesse a ritenere che l’assunzione non era avvenuta prima del 20 maggio dello stesso anno.

Con il terzo motivo l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, assume che la prima ispezione, condotta dalla SIAE, non aveva come propria finalità quella di accertare eventuali assunzioni irregolari.

Anche il terzo motivo è inammissibile, prospettando una questione di fatto rimessa al giudice di merito”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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