Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8565 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Martina Stella di La Vista Francesco s.a.s., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Ippolito Nievo

61, presso l’avv. Bernetti Maria, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 22/39/08 del 27/3/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogandone sanzioni per lavoro irregolare. La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia, facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 ma nella sostanza deducendo, anche nel quesito di diritto, la nullità della sentenza per omessa motivazione, lamenta che la motivazione della sentenza sia priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, con riferimento, in particolare, alla controversia in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il mezzo è manifestamente fondato, considerato che la motivazione della sentenza a parte l’affermazione incomprensibile, in difetto di qualsiasi descrizione della fattispecie, secondo cui il verbale richiamato dall’INPS non fa menzione in ordine alla veridicità della dichiarazione rilasciata dal lavoratore in sede ispezione – si esaurisce nell’affermazione secondo cui la decisione e la motivazione di 1^ grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello va respinto.

Resta assorbito il secondo motivo”;

che la società ha presentato una memoria che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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