Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8565 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4168-2009 proposto da:

P.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato MENSITIERE ANGELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONASI FELICE, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAURIA, in persona del V. Sindaco pro 17 tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PISANI ANTONIO,

giusta determinazione dirigenziale n. 47 del 16/02/09 e giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

14/05/08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 P.G. C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 maggio 2008 dalla Corte d’Appello di Potenza che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, aveva accolto l’opposizione proposta dal Comune di Lauria al decreto ingiuntivo per Euro 6.197,48 per canoni locativi intimatogli dal P..

Il Comune intimato ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c. e art. 1362 c.c..

Il quesito di diritto non postula l’enunciazione di un principio decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma si sofferma sul concetto di gravi motivi giustificativi del recesso, concetto la cui definizione non può prescindere dall’esame delle risultanze processuali e da apprezzamenti di fatto inevitabilmente connessi alla situazione concreta.

La Corte territoriale ha motivato le ragioni del proprio convincimento e detta motivazione non è stata specificamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Considerazioni identiche valgono per il secondo motivo, con il quale il P. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 L. n. 332 del 1978 e artt. 1372 e 1373 c.c.. I quesiti, peraltro plurimi, attengono agli elementi che consentono il recesso e al processo interpretativo che deve seguire il giudice di merito e non sfuggono al rilievo di astrattezza.

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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