Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8564 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10627/2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

della Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso

lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7199/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da M.S. diretta alla dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti stipulati con Poste italiane S.p.A., il primo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per il periodo dal 20 luglio al 30 settembre 2006, e gli altri due ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dal 30 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 e dal 18 febbraio al 30 aprile 2008.

2. Per la cassazione della sentenza M.S. propone ricorso, affidato a sette motivi, cui Poste italiane s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

3. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. I motivi sono stati così testualmente sintetizzati dalla parte ricorrente:

4.1. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e dell’art. 2697 c.c. – violazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 3, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento alla esatta interpretazione della definizione di “servizio postale universale” in relazione a quanto statuito nel D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3);

4.2. error in procedendo – art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (Nullità della sentenza e del procedimento – Insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione);

4.3. art. 360, n. 3 – violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione agli artt. 2697 e 2699 c.c. – (inidoneità della documentazione allegata a provare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine indicato nella richiamata disposizione – superamento del 15% di assunzioni a termine nell’anno) – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 2719 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (illegittima inversione dell’onere probatorio gravante sulla controparte);

4.4. art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

4.5. error in procedendo – art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (Nullità della sentenza e del procedimento – Insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione);

4.6. art. 360, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1, 3 e 23, artt. 2082 e 2555 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, D.Lgs. n. 58 del 1998 e del D.P.R. n. 144 del 2001 (calcolo degli assunti a termine in relazione al solo organico costituito dagli addetti al servizio postale) – Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione a quanto statuito nel D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3 (con riferimento alla esatta interpretazione della definizione di “servizio postale universale”) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. (mancata prova del rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine indicato nella richiamata disposizione superamento del 15% di assunzioni a termine nell’anno);

4.7. art. 360, n. 5 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’organico aziendale da prendere in considerazione per il calcolo delle assunzioni a termine da effettuare e al superamento della percentuale del 15%).

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso non è fondato.

Non lo sono in particolare i primi due, il sesto e il settimo motivo, essendosi la Corte capitolina adeguata agli arresti resi sulla materia da questa Corte. Le Sezioni Unite, 31/5/2015 n. 11374, interpretando dell’art. 2, comma 1 bis, qui in questione, hanno affermato che l’impresa concessionaria del servizio postale può assumere a termine un lavoratore per un periodo massimo di sei mesi o di quattro mesi a seconda che detto periodo sia compreso tra aprile e ottobre o nel periodo residuo dell’anno, a condizione che con tale assunzione non superi il limite quantitativo costituito dal quindici per cento dell’organico aziendale, senza prospettare differenze a seconda del tipo di mansioni cui il lavoratore sia addetto. Nell’arresto 02/07/2015 n. 13609 ha poi ulteriormente evidenziato che l’art. 2, comma 1 bis, citato, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo deteiminato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Sussiste quindi coerente simmetria tra l’ambito delle assunzioni consentite e la platea in relazione alla quale dev’essere calcolato il rispetto della percentuale di contingentamento, dovendosi avere riguardo all’intero organico aziendale ed alla complessiva consistenza occupazionale e non solo agli addetti ai servizi postali in senso stretto.

2. Il terzo motivo, il quarto e il quinto sono inammissibili.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto (per le ragioni esposte al punto 3 di pg. 13 della sentenza), con particolare riferimento ai prospetti prodotti da Poste ed alla conferma che ne era stata data ad opera dei testi B. e D.B., che Poste abbia fornito la prova del rispetto della c.d. percentuale di contingentamento, con riferimento all’intero organico aziendale, ed ha risolto anche la contraddizione tra i dati contenuti nei prospetti e quelli indicati nel bilancio, avendo i primi applicato il computo dei dipendenti secondo il criterio “per teste” ed il secondo con il criterio “full time equivalent”. E ciò con argomentazione concisa, ma esauriente e non logicamente viziata, pertanto esente dai vizi denunciati e non censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054).

3. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato, restando assorbito quello incidentale condizionato di Poste italiane s.p.a..

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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