Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8564 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12995-2009 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ESPOSITO FRANCESCO SAVERIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SCOGNAMIGLIO

PASQUALE, SCOGNAMIGLIO MARCO, SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21.1.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Saverio Esposito che si

riporta agli scritti, insistendo per l’ammissibilità del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 7 febbraio – 14 marzo 2006 il tribunale di Torre Annunziata sezione specializzata agraria, pronunziando sulla domanda proposta da C.M. nei confronti di L.A. con ricorso 8 ottobre 20 02 ha condannato questo ultimo al pagamento, in favore del primo della somma di lire cento milioni oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, per i miglioramenti dal C. apportati al fondo di proprietà del L. in costanza di un rapporto di affitto agrario inter partes.

Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente L. e in via incidentale dal C., la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 21 gennaio – 3 marzo 2009 ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale e, per l’effetto, rigettato la domanda proposta dal C. per ottenere l’indennità per i miglioramenti apportati al fondo di proprietà del L., e condannato il C. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso C.M., con atto 27 maggio 2009 e date successive, affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso il L..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:

2. Andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dai primi giudici la sentenza di appello ha, negato il diritto del C. a ottenere una indennità per pretesi miglioramenti apportati al fondo del L..

La sentenza gravata, in particolare, è pervenuta alla riassunta conclusione evidenziando:

– alle opere in contestazione poste in essere dal C. non può attribuirsi alcun valore migliorativo del fondo;

tutti i testi escussi hanno, sostanzialmente, confermato che le serre in discussione sono state eseguite in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 11 del 1971 e, quindi, soggette alla disciplina di cui all’art. 1651 c.c.;

– per le altre opere non solo non esiste prova della data della loro realizzazione anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 11 del 1971 (e, per l’effetto, per dare diritto al reclamato indennizzo dovevano essere consentite, prima della realizzazione, dal proprietario, o comunque, essere precedute dalla procedura prevista prima dalla L. n. 11 del 1971, art. 11 poi da quella di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 16;

– trattasi comunque, di opere rientranti, in buona parte, nella ordinaria coltivazione del fondo, costituite da manufatti piuttosto precari che non presentano i requisiti di cui all’art. 1651 c.c. ai fini della indennizzabilità;

– anche le serre hanno, alla luce della espletata consulenza tecnica, un valore pari a zero, anche attesa la loro vetustà;

– deve escludersi, conclusivamente, che le i manufatti eseguiti dal conduttore abbia comportato un aumento di valore di mercato del fondo;

– anche a prescindere dai rilievi che precedono l’art. 1651 c.c. non conferisce all’affittuario un diritto alla indennità per i miglioramenti ma il riconoscimento di questa è rimesso alla facoltà discrezionale del giudice e nella specie tutte le considerazioni svolte sopra (caratteristiche costruttive dei manufatti, loro vetustà, scarsa utilità degli stessi sotto il profilo produttivo) avrebbero dovuto indurre il tribunale a negare ogni indennità dal momento che, in fatto, nessun miglioramento apprezzabile era stato arrecato al fondo dagli interessi molto remoti dell’affittuario.

3. Con il primo il ricorrente C. denunzia la sentenza impugnata lamentando violazione e falsa applicazione L. n. 203 del 1982, art. 11, ex art. 360 c.p.c., n. 3 formulando, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il seguente quesito di diritto Dica la suprema corte se l’indennità per miglioramenti, addizioni o trasformazioni del fondo rustico di (OMISSIS) richiesto dall’affittuario C.M. debba determinarsi al momento del rapporto di affitto, ed ovvero, nella controversia in esame, secondo i criteri fissati dalla L. n. 203 del 1982, art. 11 nella misura corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del fondo non trasformato e il valore conseguito dal fondo in seguito alla realizzazione degli annessi impianti terricoli con le ulteriori pertinenze.

4. La censura pare inammissibile.

Non esiste, infatti, alcuna relazione tra la sentenza impugnata e la motivazione da questa addotta, a fondamento della inapplicabilità, nel caso di specie della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17 e il quesito, di diritto, che conclude il motivo.

I giudici del merito – in particolare – hanno accertato che le serre erano state, senza ombra di dubbio, realizzate in epoca anteriore alla L. 11 febbraio 1971, n. 11 e, per l’effetto, non erano indennizzabili nè alla luce di tale normativa, nè di quella sopravvenuta contenuta nella L. 3 maggio 1982, n. 203, ma, esclusivamente, a norma dell’art. 1651 c.c. (tra le tantissime, nel senso che i miglioramenti eseguiti dall’affittuario senza previa autorizzazione del concedente anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 11 febbraio 1971, n. 11 sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all’art. 1651 c.c. e indennizzabili nella misura prevista da questa ultima norma, senza che possa invocarsi, in senso contrario, la L. n. 11 del 1971, art. 15 nè la successiva L. 3 maggio 1982, n. 203, ad esempio, Cass. 26 febbraio 2008, n. 5026, specie in motivazione; Cass. 11 ottobre 2002, n. 14526).

Pacifico quanto precede è palese che non esiste alcuna relazione tra la sentenza impugnata e il quesito di diritto sopra trascritto, specie tenuto presente che nè nel quesito, nè nella parte espositiva del motivo sono illustrate le ragioni dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (nonchè, come osservato sopra, la pacifica, più recente giurisprudenza in argomento di questa Corte, secondo cui è inapplicabile, con riguardo ai miglioramenti eseguiti dall’ affittuario anteriormente alla L. n. 11 del 1971 la disciplina di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17.

Il tutto a prescindere dal considerare:

– da un lato, che i giudici del merito hanno negato j il diritto all’indennità, sotto il profilo di cui all’art. 1651 c.c. sotto il profilo che le opere realizzate dall’odierno ricorrente sul fondo già oggetto di affitto non hanno apportato al fondo stesso miglioramenti di durevole utilità;

– dall’altro che la pretesa del ricorrente, perchè interventi eseguiti nel vigore dell’art. 1651 c.c. siano indennizzati secondo i parametri di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17 è in contrasto con la non equivoca formulazione di tale ultima norma quale risultante a seguito della pronunzia 23 giugno 1988, n. 692 della Corte costituzionale.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ancora, omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici del merito negato che le opere dallo stesso eseguite fossero avessero una qualche utilità (e fossero di conseguenza) indennizzabili.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. parte ricorrente assume che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza i omessa e insufficiente che il seguente: vero che le opere di riconversione dell’ordinamento colturale del fondo di (OMISSIS) realizzate dall’affittuario … da frutteto vigneto e colture protette sottoserra (orticolo floricolo) hanno determinato un considerevole aumento del valore di mercato e della redditività dell’immobile?.

6. Il motivo – a prescindere da molteplici profili di inammissibilità (da un lato, non pare adeguatamente sindacata una delle due rationes decidendi poste dai giudici a quibus a fondamento della conclusione fatta propria, dall’altro sollecita – contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità – una diversa valutazione da parte di questa Corte regolatrice delle risultanze di causa) è manifestamente infondato.

Come evidenziato sopra i giudici del merito hanno puntualmente e analiticamente indicato le ragioni per le quali un impianto di serre realizzate anteriormente al 1971 (e, vecchie, al momento del rilascio – 21 gennaio 2003 – di oltre quaranta anni) non poteva considerarsi un miglioramento indennizzabile ai sensi dell’art. 1651 c.c. (cioè miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione) evidenziando che tale giudizio era stato espresso anche dal consulente tecnico d’ufficio, in esito agli accertamenti espletati nel corso del giudizio di primo grado (che ha attribuito a tali serre un valore attuale pari a zero).

E’ palese di conseguenza che è irrilevante e non giustifica in alcun modo la cassazione della sentenza la circostanza che una relazione tecnica di parte, anteriore al giudizio, commissionata dall’odierno ricorrente, abbia, invece, valutato diversamente dette serre.

Sia tenuto presente che il ricorrente non censura in alcun modo il diverso accertamento compiuto dal consulente tecnico d’ufficio (cui, palesemente, era ben nota la consulenza di parte), sia evidenziato che è irrilevante che sussista una distanza, temporale, di due anni, tra la data del rilascio del fondo da parte del C., e la relazione predisposta dal tecnico di sua fiducia e la data del sopralluogo del consulente tecnico d’ufficio:

E’ di palmare evidenza, infatti, da un lato, la minima rilevanza di una maggiore vetustà di due anni, rispetto a impianti già vecchi di oltre quaranta, dall’altro, che eventualmente era onere del C. dedurre e dimostrare che al momento in cui è avvenuto il rilascio del fondo le serre si presentavano – oggettivamente (e non per il giudizio espresso da un tecnico di sua fiducia) in condizioni diverse rispetto a due anni dopo.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa, atteso che nella memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa del ricorrente, pur ribadendo il contenuto, nel merito, del proprio ricorso nulla ha eccepito quanto ai molteplici profili di inammissibilità del ricorso evidenziati nella ricordata relazione.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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