Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8564 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9130/2019 proposto da:

N.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Natale

del Foro di Fermo, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1761/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1761/2018 pubblicata il 16-08-2018 la Corte d’appello di Ancona, ha respinto l’appello proposto da N.O., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere arrestato, in quanto era stato denunciato dal suo datore di lavoro perchè non più in possesso degli strumenti di lavoro, nonostante che di quest’ultimi si fossero appropriati i ribelli del (OMISSIS). La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel provvedimento impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Con il secondo motivo lamenta “Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Censura la valutazione effettuata dalla Corte territoriale circa la sua credibilità, asserendo che non sia stato debitamente considerato il contesto generale del (OMISSIS), caratterizzato da un conflitto tuttora esistente e da una situazione di insicurezza e precarietà di tutto il territorio della regione del (OMISSIS). Rimarca di essere fuggito perchè non poteva restituire la somma ricevuta dal committente per l’inizio dei lavori di muratura e adduce di non poter ricevere protezione dalle autorità statali. Lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e dei parametri legali di valutazione della credibilità, richiamando la giurisprudenza di questa Corte. Sempre ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, rileva che il rimpatrio in (OMISSIS) lo esporrebbe a grave rischio sia per le condizioni di instabilità ed insicurezza del Paese, sia per le continue violazioni dei diritti umani, sia per la sua storia personale. Assume che sia mancata la comparazione tra la situazione di vita in Italia e quella nel Paese di provenienza, richiamando i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 4455/2018.

2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Cass. n. 10941/2018 e Cass. n. 8312/2019).

2.2. Nel caso che si sta scrutinando l’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata è stata effettuata dall’avvocato Maria Gabriella Caliandro, difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, in data 19 marzo 2019, ossia in data successiva al conferimento del mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore, che reca la data del 13 dicembre 2018. Nè il ricorrente ha depositato rituale asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata entro l’adunanza in camera di consiglio, come consentito nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui sia rimasta intimata la controparte (Cass. S.U. n. 8312/2019).

3. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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