Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8563 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9843/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.S., SE.SI., s.s., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA BAVA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1016/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza ex 348 bis c.p.c. letta all’udienza del 13 ottobre 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta dalle figlie ed eredi del militare S.A., che lavorava all’Accademia navale di (OMISSIS) e, imbarcato su un aereo per accompagnare i cadetti in un volo di ambientamento, decedeva per lo schianto dello stesso nei pressi del Monte Serra insieme ad altri 43 militari presenti a bordo, e condannava i Ministeri convenuti a riconoscere al de cuius lo stato di vittima del dovere e il Ministero dell’Interno ad inserire S.A. nell’elenco del D.P.R. n. 243 del 2006, ex art. 3, comma 3, ai fini della concessione dei relativi benefici assistenziali di legge alle figlie ricorrenti;

2. che per la cassazione della sentenza del Tribunale, i Ministeri della Difesa e dell’Interno hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso Se.Si., s. e S., che hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che occorre rilevare in limine litis l’inammissibilità del ricorso, alla luce di Cass. S.U. n. 25043 del 7/12/2016, che ha chiarito che se l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c.;

2. che infatti nel caso in esame l’ ordinanza prevista dall’art. 348 ter c.p.c., è stata letta all’udienza del 13.10.2015, come risulta dal relativo verbale, e la richiesta di notifica del ricorso per cassazione è del 13.4.2016;

3. che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in virtù della dichiarata anticipazione;

4. che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, operando per le Amministrazioni dello Stato il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016)

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i Ministeri ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Bava.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA